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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29891/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per reati connessi a ricettazione e riciclaggio di materiale ferroso. Le censure principali riguardavano: insufficiente e viziata valutazione delle prove (intercettazioni, conversazioni ambientali e loro trascrizione), mancata identificazione dell'ausiliario del perito che ha trascritto conversazioni in romeno e conseguente inutilizzabilità delle stesse, carenza nella individuazione dei delitti presupposti e dei profitti, rilevanza dell'assoluzione del GUTA per una specifica vicenda, eccezione di incapacità partecipativa per lo stato di salute di RESTELLI Vincenzo, e contestazioni sul trattamento sanzionatorio (eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le doglianze generiche, tardive e prive della specificazione dell'incidenza decisiva delle intercettazioni o di altri mezzi di prova. Ha confermato che la valutazione sulla portata probatoria delle intercettazioni e degli elementi istruttori è rimessa al giudice di merito salvo travisamento incontestabile della prova, non dimostrato. Ha altresì ritenuto che la sussistenza dei delitti presupposti non richiede sentenza definitiva su tali delitti, potendosi desumere logicamente dalla mancanza di giustificazioni documentali, dalle modalità delle consegne, dai sequestri, dai tabulati e dagli appostamenti. Le eccezioni relative alla mancata identificazione dell'ausiliario del perito sono state giudicate aspecifiche e tardive. Le censure sulla partecipazione del RESTELLI Vincenzo per motivi di salute sono state disattese alla luce di elementi probatori che ne attestavano la presenza e il coinvolgimento. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dichiarata inammissibile anche la richiesta di liquidazione del gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8

    La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137

    richiama la procedura utilizzata per la trattazione del ricorso (modalità previste dal decreto-legge convertito)

  • art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non è necessario che il reato presupposto sia accertato con sentenza passata in giudicato; è sufficiente che non sia stato escluso e che il giudice di merito ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza sulla base di elementi logici e probatori

  • art. 195 c.p.p.

    articolo richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni trascritte in assenza di identificazione dell'ausiliario del perito; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma

    norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile

  • art. 62 c.p. (circostanze attenuanti)

    richiamato dalla difesa in relazione alla richiesta di riconoscimento di attenuanti generiche e di specifiche attenuanti; la Corte ha ritenuto infondate le richieste in mancanza di contributi effettivi al processo o di circostanze dimostrate

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e indicare in modo puntuale quale elemento probatorio si ritiene viziato e in che misura ciò sia decisivo per la sentenza; le deduzioni generiche o aspecifiche sono inammissibili
  • La valutazione del contenuto e della portata dimostrativa delle intercettazioni è questione di merito riservata al giudice di merito; il ricorso per cassazione può avere successo solo se dimostra un travisamento della prova che sia evidente e decisivo
  • L'inutilizzabilità tecnica di atti o trascrizioni (es. per mancata identificazione di ausiliari) deve essere tempestivamente eccepita e debitamente documentata nel merito, non può essere sollevata tardivamente in termini vaghi
  • Nel reato di riciclaggio non è necessario che il reato presupposto sia già stato accertato con sentenza definitiva: può essere sufficientemente provata la provenienza illecita con valutazioni logiche basate su elementi materiali (mancanza di giustificazioni documentali, modalità delle consegne, sequestri, tabulati, appostamenti)
  • L'assoluzione di uno dei partecipanti in relazione a una vicenda non esclude automaticamente la responsabilità degli altri quando esistano autonome e ulteriori prove di responsabilità
  • Eccezioni legate allo stato di salute o all'incapacità di partecipare a fatti criminosi vanno provate con elementi chiari e collegati ai singoli episodi contestati; la mera allegazione non basta
  • Le impugnazioni relative al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle attenuanti devono contenere una specifica e motivata esposizione per poter essere valutate in sede di legittimità

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