Cassazione Penale, Sentenza n. 29566/2026 del 04/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a sette anni di reclusione per plurimi episodi di violenza sessuale commessi ai danni della figlia della compagna, in casa e presso la sede della Croce Verde, nel periodo 2015-2019. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove dichiarative, soprattutto sull'attendibilità della persona offesa, lamentando contraddizioni nella ricostruzione del rapporto tra vittima e imputato, la mancata valorizzazione delle deposizioni di alcuni familiari e di una volontaria della Croce Verde, nonché delle osservazioni della psicologa che aveva in cura la persona offesa. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che non fossero stati adeguatamente considerati la sua condizione sociale, la grave invalidità fisica e la non particolare gravità dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello si saldasse con quella di primo grado in una "doppia conforme", sicché il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni. Ha escluso un vizio di motivazione, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che la testimonianza della persona offesa, se logicamente e coerentemente valutata, può essere pienamente utilizzata senza necessità di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., e ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo congruo sia sull'attendibilità della vittima sia sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi e di segni di resipiscenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato per la contestazione della continuazione tra i plurimi episodi di violenza sessuale
art. 609-bis c.p.
norma incriminatrice della violenza sessuale contestata
art. 609-septies c.p.
richiamato nell'imputazione come ulteriore riferimento normativo, senza specificazione nel testo della funzione concreta
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
motivo di ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva o omissione di prove
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
motivo di ricorso per vizio di motivazione
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
motivo di ricorso per violazione di legge
art. 187 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione all'attività probatoria
art. 192, comma 2, c.p.p.
richiamato dalla difesa; la Corte ribadisce che non richiede riscontri per la testimonianza della persona offesa
art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
i criteri di conferma esterna riguardano coimputati o imputati in procedimento connesso, non la persona offesa
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di requisiti della motivazione
art. 331 c.p.p.
richiamato per la trasmissione degli atti al pubblico ministero in relazione a dichiarazioni ritenute false in altro procedimento
art. 198 c.p.p.
la persona offesa, come ogni testimone, è assistita dalla presunzione di attendibilità
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi e non richiedono la confutazione analitica di ogni deduzione difensiva
art. 133 c.p.
parametro per la valutazione discrezionale della meritevolezza delle attenuanti generiche
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, in presenza di doppia conforme di merito, la motivazione della sentenza d'appello si integra con quella di primo grado; il ricorrente deve quindi confrontarsi in modo puntuale con entrambe le decisioni, non essendo sufficiente una critica astratta o meramente riproduttiva delle deduzioni di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito: il motivo è inammissibile quando mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il travisamento della prova è deducibile solo se il giudice di merito abbia fondato la decisione su una prova inesistente, su un risultato probatorio radicalmente diverso da quello reale o abbia omesso la valutazione di una prova decisiva.
- La testimonianza della persona offesa può costituire da sola piena prova del fatto, se ritenuta attendibile con motivazione logica e coerente; non si applicano automaticamente i criteri di riscontro previsti per coimputati o imputati in procedimento connesso.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa non deve partire dal presupposto della sua mendacio deliberato, salvo emergano specifici elementi idonei a fondarlo.
- Le censure che investono singole risultanze istruttorie sono inammissibili se non si misurano con la motivazione della sentenza impugnata e non deducono la decisività della prova asseritamente trascurata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi e di indici di resipiscenza; non è necessario rispondere analiticamente a ogni deduzione difensiva, soprattutto se non devoluta specificamente in appello.
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