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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06675/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna a quattro mesi di arresto e 700 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, contestato in relazione a fatti accertati a Palermo il 14 aprile 2019. L'unico motivo di ricorso non deduceva specifici vizi di legittimità, ma chiedeva sostanzialmente un nuovo esame nel merito della vicenda, in particolare sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, invocandone la mitigazione. La Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse a una rivalutazione del compendio probatorio e della dosimetria della pena, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente con le risultanze processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse valutato il materiale probatorio e il trattamento sanzionatorio nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze processuali, sicché la censura difensiva si risolveva in una richiesta di riesame del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne sviluppa il contenuto sostanziale, limitandosi a registrare la contestazione e la condanna per la relativa violazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente denuncia di vizi di legittimità, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o del trattamento sanzionatorio già congruamente motivato dal giudice di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata dà conto in modo logico e coerente del compendio probatorio e della dosimetria della pena, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • La richiesta di attenuazione della pena è censurabile in cassazione solo se la decisione impugnata presenti specifiche illogicità o violazioni di legge; in mancanza, la doglianza è destinata all'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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