Sentenza n. 5384/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana emesso dal Prefetto della Provincia di Pistoia, firmato in data 12 settembre 2024 con prot. n. K10/-OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 25 settembre 2024, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dalla presenza di pregiudizi penali a carico dei figli conviventi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato dopo l’istruttoria relativa alla domanda presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto carenza, irragionevolezza e illogicità della motivazione, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto di essere socialmente integrata, di non avere precedenti penali e di non poter rispondere delle vicende penali riguardanti i figli conviventi. Ha inoltre rilevato che le vicende del figlio maggiore si erano concluse con una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione e che i procedimenti riguardanti il figlio minore non sarebbero stati definitivamente definiti, salvo poi risultare dagli atti una condanna del 2 ottobre 2023 relativa a una pluralità di reati contro il patrimonio, commessi tra il 2019 e il 2020. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo la legittimità dell’istruttoria e della valutazione discrezionale compiuta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica una valutazione altamente discrezionale dell’integrazione complessiva del richiedente e della sua idoneità a essere inserita stabilmente nella comunità nazionale. Tale valutazione può estendersi, in presenza di convivenza e di stretto rapporto familiare, ai comportamenti penalmente rilevanti dei familiari conviventi, poiché il nucleo familiare costituisce l’ambiente nel quale la personalità individuale si forma e si manifesta e può essere indicativo del livello di integrazione e del rischio per la collettività. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva svolto un’istruttoria analitica e aveva considerato le numerose e omogenee vicende penali dei due figli, soprattutto la condanna del figlio minore per una pluralità di reati contro il patrimonio commessi in prossimità della domanda di cittadinanza. Tali elementi erano sufficienti a sostenere il giudizio prognostico negativo, anche indipendentemente dagli sviluppi processuali eventualmente non definitivi di alcune vicende. L’assenza di precedenti penali della ricorrente non è stata ritenuta dirimente, poiché il diniego non attribuisce alla richiedente la responsabilità penale dei figli, ma valuta sul piano amministrativo l’integrazione del nucleo familiare e le possibili conseguenze dell’acquisto della cittadinanza da parte dei familiari. Il Collegio ha inoltre ritenuto non decisivi gli elementi sopravvenuti, valorizzabili mediante una nuova istanza dopo il decorso di un anno dal diniego. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione discrezionale dell’integrazione e della meritevolezza del richiedente, non limitata alla verifica dell’assenza di precedenti penali personali.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato alla richiedente, che non ha presentato osservazioni; l’amministrazione ha successivamente completato l’istruttoria.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata insieme all’art. 30, comma 1, lett. c), per evidenziare i benefici che possono derivare ai familiari conviventi dall’acquisto della cittadinanza italiana.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata per sottolineare che l’acquisto della cittadinanza può produrre effetti favorevoli sul soggiorno dei familiari conviventi, profilo rilevante nella valutazione del rischio per la collettività.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La notizia di reato per detenzione o traffico illecito di stupefacenti costituisce uno degli elementi penali considerati nell’istruttoria familiare.
art. 624-bis c.p.
Le vicende relative a furti in abitazione, unitamente agli altri reati accertati, sono state considerate indicatori della condotta del familiare convivente.
art. 282 c.p.p.
L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato indicato tra gli elementi risultanti dall’istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate a tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare l’integrazione complessiva, la meritevolezza e l’idoneità prospettica del richiedente a essere inserito nella comunità nazionale.
- La valutazione dell’integrazione può riguardare anche i familiari conviventi, in particolare quando sussistano uno stretto grado di parentela e la convivenza, poiché le condotte dei familiari possono essere sintomatiche dell’ambiente familiare e del livello di integrazione del nucleo nella collettività.
- La presenza di vicende penalmente rilevanti a carico di familiari conviventi può legittimamente fondare il diniego della cittadinanza anche quando il richiedente non abbia precedenti penali personali, purché l’amministrazione valuti tali elementi sul piano amministrativo e prognostico, senza imputare al richiedente la responsabilità penale altrui.
- Nel giudizio sulla cittadinanza, non è necessario che ogni vicenda penale dei familiari sia definita con sentenza irrevocabile: la propensione alla violazione delle norme penali e delle regole di civile convivenza può assumere rilievo come elemento indiziario nella valutazione dell’integrazione e del rischio per la collettività.
- Il giudizio di legittimità sul diniego di cittadinanza deve essere riferito agli elementi istruttori disponibili al momento dell’adozione dell’atto; gli elementi sopravvenuti possono essere fatti valere mediante una nuova istanza di concessione, presentabile dopo il decorso di un anno dal provvedimento negativo.
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