Sentenza del 08/07/2015 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: 1. Cartella esattoriale prodromica all'intimazione al pagamento - Supposti vizi - Deducibilità - Condizioni. 2. Intimazione di pagamento - Impugnabilità - Condizioni. 3. Credito erariale - Carenza di norma ad hoc - Durata decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava i vizi della cartella esattoriale posta a fondamento dell'intimazione di pagamento e, in generale, la possibilità di procedere alla riscossione del credito tributario. La questione riguardava sia la deducibilità dei vizi della cartella non impugnata tempestivamente, sia l'autonoma impugnabilità dell'intimazione, sia il termine di prescrizione applicabile al credito erariale in assenza di una specifica disciplina di settore.
La decisione
La sentenza ha stabilito che i vizi della cartella non ritualmente impugnata possono essere fatti valere contro l'intimazione solo mediante il ricorso introduttivo e non attraverso deduzioni successive. L'intimazione di pagamento, collocandosi nella fase esecutiva della riscossione, non è autonomamente impugnabile; anche ammettendone l'impugnazione, essa potrebbe riguardare esclusivamente vizi propri dell'intimazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992. Inoltre, in mancanza di una specifica norma che stabilisca un diverso termine, il credito tributario è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c. L'esito è quindi favorevole all'ente impositore o agente della riscossione.
Norme richiamate
Art. 24, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Eventuali vizi della cartella non precedentemente impugnata devono essere dedotti nel ricorso introduttivo contro l'atto successivo; non possono essere introdotti tardivamente nel corso del giudizio.
Art. 19, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'impugnazione di un atto della riscossione successivo non consente di contestare liberamente atti precedenti ormai non impugnati. L'eventuale impugnazione dell'intimazione è limitata ai suoi vizi propri.
Art. 2946 c.c.
Quando non sia previsto uno specifico termine di prescrizione, i diritti si prescrivono in dieci anni; tale termine si applica anche alla riscossione del credito tributario in assenza di una diversa disciplina.
Art. 2953 c.c.
La norma è richiamata tra i riferimenti, ma dal principio riportato non emerge una specifica applicazione della conversione del termine di prescrizione in decennale derivante da una sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- La mancata impugnazione tempestiva della cartella normalmente preclude la contestazione dei suoi vizi in occasione dell'intimazione successiva, salvo che tali vizi siano dedotti correttamente e tempestivamente nel ricorso introduttivo contro l'atto successivo, nei limiti consentiti.
- Un atto successivo della riscossione non riapre automaticamente i termini per contestare il merito o i vizi propri di un atto precedente ormai definitivo.
- L'intimazione di pagamento può essere contestata, se ammessa, principalmente per irregolarità proprie, come l'inesistenza, l'omessa notifica o l'erroneità dell'intimazione stessa, non per riproporre ogni contestazione relativa alla cartella.
- Per i crediti tributari, in assenza di una norma speciale che stabilisca un termine diverso, il termine di prescrizione applicabile alla fase di riscossione è ordinariamente decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
- La verifica della prescrizione richiede comunque l'esame degli atti interruttivi validamente notificati e delle eventuali norme speciali applicabili al singolo tributo.
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