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Sentenza

Sentenza n. 1173/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento N.-OMISSIS- datato -OMISSIS- emesso dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e notificato in data -OMISSIS- dalla Questura di -OMISSIS--Affari Generali e Segreteria a -OMISSIS-; - nonché di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, con riesame per il riconoscimento di promozione per merito straordinario.

Giustizia amministrativa202400562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del Capo della Polizia che ha negato la promozione per merito straordinario, concedendo invece l'encomio solenne

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato a un'importante operazione di polizia, contribuendo alle indagini e al coordinamento dell'intervento che aveva consentito di sventare un assalto armato a un caveau e di fermare numerosi soggetti gravemente indiziati di reati associativi e di altro grave allarme sociale. La Questura aveva proposto la promozione per merito straordinario, ma gli organi competenti avevano espresso parere contrario, ritenendo più congruo l'encomio solenne, poi conferito dal Capo della Polizia. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto il possesso dei presupposti sostanziali per la promozione, l'insufficienza della motivazione, l'arbitrarietà, la manifesta illogicità, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria. Ha sostenuto che il provvedimento non considerasse l'attività investigativa svolta, le competenze dimostrate, il rischio corso e il contributo fornito all'operazione. Il Ministero ha eccepito la carenza di legittimazione passiva autonoma della Questura e ha difeso la legittimità del diniego, richiamando il parere negativo del Consiglio per le ricompense e della Commissione per il personale del ruolo dei Sovrintendenti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione relativa alla Questura, rilevando che essa è una mera articolazione del Ministero dell'Interno e che la proposta del Questore costituisce un atto endoprocedimentale, non autonomamente imputabile alla Questura. Nel merito, il ricorso è stato accolto limitatamente al vizio motivazionale, con annullamento del provvedimento e obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi entro 90 giorni. Il giudice ha riconosciuto che la promozione per merito straordinario, quale deroga ai normali sistemi di progressione, è rimessa a un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore sui fatti. Tuttavia, anche l'esercizio di tale discrezionalità deve essere sorretto da una motivazione, almeno ricostruibile dagli atti, che consenta di comprendere le ragioni del diniego. Nel caso concreto, il verbale del Consiglio per le ricompense si limitava a registrare il contrasto tra la componente pubblica e quella sindacale e la preferenza per l'encomio solenne, senza spiegare perché la proposta di promozione fosse stata ritenuta non appropriata. Il mero richiamo all'accordo sulle modalità di formazione del parere non integrava una motivazione per relationem. Neppure il riferimento alle elevate capacità professionali e alla determinazione operativa chiariva perché tali qualità non soddisfacessero i presupposti della promozione straordinaria. L'Amministrazione dovrà quindi adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato; resta aperta la possibilità sia di concedere la promozione sia di confermare il diniego, eventualmente mantenendo l'encomio solenne, purché indichi analiticamente le ragioni della scelta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 3, d.P.R. 335/1982

    La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.

    La proposta del Questore avvia il procedimento ma costituisce un atto endoprocedimentale, non autonomamente imputabile alla Questura quale parte resistente.

  • art. 68 d.P.R. 782/1985

    Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono: a) promozione per merito straordinario; b) encomio solenne.

    Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono distinte dalle ricompense per lodevole comportamento e non sono cumulabili, dovendosi valutare qualifica, funzioni, risultato e condizioni dell'attività.

  • art. 69 d.P.R. 782/1985

    L'encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

    La disposizione individua i presupposti delle diverse ricompense e conferma la distinzione tra encomio solenne e promozione per merito straordinario.

  • art. 72 d.P.R. 335/1982

    La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

    La promozione per merito straordinario richiede il ricorrere dei presupposti eccezionali previsti dalla norma ed è una deroga ai normali sistemi di progressione in carriera.

  • art. 74, comma 1, d.P.R. 782/1985

    Esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario.

    Il parere obbligatorio dell'organo competente deve contenere o rendere ricostruibili le ragioni sostanziali della valutazione negativa, non potendo esaurirsi nella mera registrazione del dissenso tra componenti.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria del Ministero in vista dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • La promozione per merito straordinario nella Polizia di Stato, costituendo una deroga ai normali sistemi di progressione in carriera, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice nei limiti della manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza e dell'errore sugli elementi di fatto.
  • L'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione nella valutazione dei presupposti per una ricompensa straordinaria non esonera dall'obbligo di motivare il diniego in modo sufficiente a rendere comprensibile l'iter logico seguito e a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
  • Il mero richiamo al contrasto tra componenti di un organo consultivo e alla preferenza per una ricompensa di livello inferiore non costituisce motivazione sufficiente del diniego della promozione per merito straordinario; devono essere indicate le ragioni per cui i fatti accertati non integrano i presupposti della promozione.
  • Il richiamo per relationem a un parere o verbale è insufficiente quando l'atto richiamato si limita a descrivere l'esito della votazione o il dissenso tra le componenti dell'organo, senza esplicitare le ragioni sostanziali della scelta amministrativa.
  • Quando il giudice annulla il diniego di una promozione per merito straordinario per difetto di motivazione, l'Amministrazione conserva il potere di concedere il beneficio oppure di confermare il diniego, ma deve rideterminarsi con una motivazione analitica e coerente con i presupposti normativi.
  • La Questura, quale articolazione del Ministero dell'Interno, non è autonomamente legittimata passiva nel giudizio contro il provvedimento del Capo della Polizia; la proposta del Questore ha natura endoprocedimentale e non rende la Questura parte resistente autonoma.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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