Cassazione Civile, Ordinanza n. 16665/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini Irpef per l'anno d'imposta 2002, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento dell'atto impositivo disposto in primo grado. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con un solo motivo contro tale decisione; il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, versando la prima rata dovuta; entrambe le parti hanno quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata/cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria pendente, ha accolto la richiesta comune delle parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, per effetto dell'estinzione, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non si applica, in relazione al ricorso incidentale, l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata determinano la definizione della lite e consentono la declaratoria di estinzione del giudizio pendente.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 7
Richiamato quale ulteriore base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale fonte della disciplina applicata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato nei confronti della parte impugnante non vittoriosa.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria pendente viene validamente definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata della lite, accompagnata dagli adempimenti richiesti dalla disciplina speciale, prevale sulla prosecuzione del giudizio e rende superfluo l'esame del ricorso principale e di quello incidentale.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano regolamentate dalla disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione e non opera l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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