Sentenza n. 2177/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione e i dinieghi di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli originari ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza di demolizione n. 73 del 6 luglio 2022, con cui il Comune aveva ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché due dinieghi del 16 giugno 2022 relativi a istanze di condono presentate nel 2004 per la realizzazione di unità immobiliari al piano terra con pertinenze. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non sanabili, nell’ambito del terzo condono, le opere edilizie abusive realizzate in area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, e irrilevante il precedente condono relativo ad altra parte dell’immobile, fondato su una normativa diversa. In appello sono stati dedotti: 1) omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla censura relativa alla carenza di motivazione dell’ordinanza di demolizione, che non avrebbe individuato con precisione le opere da demolire; 2) errore di valutazione e omessa considerazione delle censure concernenti il difetto di istruttoria e di motivazione dei dinieghi di condono, nonché l’omessa indicazione degli specifici vincoli ostativi; 3) erroneità del riferimento alla diversa disciplina applicabile ai precedenti condoni e mancata spiegazione del diverso esito delle precedenti determinazioni comunali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la decisione del TAR deve essere valutata nel complesso delle sue motivazioni e che, una volta accertata la legittimità e vincolatività dei dinieghi di condono, non avrebbe potuto essere accolta la censura contro l’ordinanza di demolizione, data la stretta connessione e presupposizione tra i provvedimenti. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto pacifica la natura totalmente abusiva dell’edificazione, di rilevanti dimensioni quanto a superficie e volumetria, e la sua collocazione in area paesaggisticamente vincolata. Ha quindi confermato l’inapplicabilità del terzo condono previsto dalla legge n. 326/2003 agli abusi maggiori realizzati in aree vincolate. È stata ritenuta inconferente la comparazione con i precedenti condoni, dovendosi applicare esclusivamente la disciplina del terzo condono. È stata inoltre esclusa la dedotta incompletezza dell’ordinanza di demolizione, poiché sia il suo testo sia il complesso degli atti di causa consentivano di individuare in modo preciso ed esaustivo le opere da demolire. Gli appellanti sono stati condannati alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando la questione risulta esaminata alla luce del complesso delle motivazioni della sentenza, anche implicitamente, e quando l’esito delle statuizioni adottate rende incompatibile l’accoglimento della censura omessa.
legge n. 326/2003
La disciplina del cosiddetto terzo condono non consente la sanatoria degli abusi maggiori, comprendenti nuove superfici e nuovi volumi, realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, l’omessa pronuncia su una specifica censura non è configurabile quando la sentenza, valutata nel suo complesso, abbia adottato statuizioni incompatibili con l’accoglimento di quella censura e abbia quindi risolto implicitamente la questione.
- La disciplina del terzo condono edilizio non consente la sanatoria degli abusi maggiori, quali gli interventi comportanti nuove superfici o nuovi volumi, realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
- Ai fini della valutazione di un’istanza di terzo condono devono essere applicati i presupposti della disciplina vigente per tale condono; precedenti provvedimenti di sanatoria, adottati in relazione a istanze diverse e a discipline precedenti, non vincolano l’amministrazione né impongono un esito analogo.
- L’ordinanza di demolizione è sufficientemente determinata quando, considerando il suo contenuto e gli atti da essa richiamati o comunque acquisiti al giudizio, consente di individuare con precisione le opere abusive oggetto dell’ordine demolitorio.
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