Cassazione Civile, Ordinanza n. 01527/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La Procura regionale contabile aveva citato una società alberghiera in liquidazione giudiziale e il suo ex amministratore unico chiedendo la condanna solidale al pagamento, in favore di un Comune, di somme corrispondenti all’imposta di soggiorno pagata dai clienti della struttura negli anni 2022 e 2023 e non riversata all’ente. Il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che, dopo la modifica dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 introdotta dal d.l. n. 34/2020 e dopo l’interpretazione autentica dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, il gestore della struttura non è più agente contabile ma responsabile d’imposta; perciò, la controversia sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno spetterebbe al giudice tributario e non alla Corte dei conti. La Procura regionale ha resistito affermando la permanenza della giurisdizione contabile, valorizzando il maneggio di denaro pubblico e l’obbligo di resa del conto.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il regolamento di giurisdizione e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, escludendo quella della Corte dei conti. Hanno ritenuto che, dopo la novella del 2020, l’obbligo del gestore della struttura ricettiva di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che la sua qualifica di responsabile d’imposta abbia sostituito la precedente impostazione fondata sulla figura dell’agente contabile. Conseguentemente, le controversie tra ente impositore e gestore-responsabile d’imposta appartengono alla giurisdizione tributaria. Le spese sono state compensate nei confronti della società intimata per la novità della questione, mentre non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti della Procura regionale.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
il regolamento preventivo è ammissibile se proposto prima della decisione di merito in primo grado
art. 16 del codice di giustizia contabile
richiamato come base processuale del regolamento di giurisdizione nel processo contabile
art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
la norma, come modificata, qualifica il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa e prevede adempimenti e sanzioni di natura tributaria
art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020
ha introdotto il comma 1-ter nell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011
art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021
norma di interpretazione autentica che estende l’applicazione del comma 1-ter anche ai fatti anteriori al 19 maggio 2020
art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come modello del responsabile d’imposta e del relativo diritto di rivalsa
art. 64 c.c.
non citato; assente nel testo
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
indicato come base della sanzione amministrativa per omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta
art. 2752, comma 4, c.c.
richiamato nella domanda di insinuazione al passivo del credito del Comune come privilegio
art. 2778, comma 1, n. 20 c.c.
richiamato nella domanda di insinuazione al passivo del credito del Comune come privilegio
art. 17, comma 1, l. n. 400/1988
richiamato per il regolamento attuativo generale dell’imposta di soggiorno
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel ragionamento sulla giurisdizione tributaria in relazione agli atti impugnabili
art. 1218 c.c.
richiamato per escludere che il tributo evaso coincida automaticamente con il danno risarcibile
art. 2041 c.c.
richiamato solo in via incidentale nell’esame del rischio di indebiti arricchimenti
art. 178 r.d. n. 827/1924
richiamato nella giurisprudenza precedente per qualificare gli albergatori come agenti contabili
Massime di principio
- Quando il legislatore qualifica espressamente il gestore della struttura ricettiva come responsabile d’imposta, viene meno il presupposto del silenzio normativo che in precedenza consentiva di ricondurre la sua posizione alla figura dell’agente contabile.
- La controversia relativa al mancato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, dopo la riforma del 2020 e la norma di interpretazione autentica del 2021, appartiene alla giurisdizione tributaria, perché il rapporto tra ente impositore e gestore assume natura esclusivamente tributaria.
- Il responsabile d’imposta è estraneo al presupposto del tributo ma risponde in via solidale e dipendente insieme al soggetto passivo, con diritto di rivalsa; la sua obbligazione conserva natura tributaria.
- L’introduzione di specifici obblighi dichiarativi, di versamento e di sanzioni di matrice tributaria è indice della scelta legislativa di attrarre l’intera materia dell’imposta di soggiorno nell’alveo del diritto tributario, escludendo la persistente configurabilità di una responsabilità contabile basata sul maneggio di denaro pubblico.
- Non può ammettersi una coesistenza frammentata di giurisdizioni contabile, tributaria e amministrativa sulle medesime violazioni dell’imposta di soggiorno quando ciò comporti una duplicazione sanzionatoria non coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
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