Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 57/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota del Comune di Terni prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicata a mezzo PEC in pari data, con la quale è stato comunicato il rigetto dell’istanza di integrazione della quota sociale presentata la ricorrente per l’anno 2026, recante “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’integrazione della quota sociale per il ricovero nella Residenza Protetta. (c.d. ‘preavviso di rigetto’ - Art.10 bis Legge 241/90) – Istanza prot. -OMISSIS-”; - della nota del Comune di Terni prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, contenente, ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, il preavviso di rigetto della domanda prot. n. -OMISSIS-; - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante “Approvazione del disciplinare della procedura per l’attribuzione dell’integrazione della retta a favore di anziani non autosufficienti autorizzati dall’ASL all’ingresso in residenza protetta”, nella parte in cui, all’art. 9, stabilisce che “l’integrazione della retta non è concessa ai possessori di patrimonio mobiliare superiore ad € 3.000,00”; oltre che di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese la D.G.C. 22 dicembre 2010 n. 559 e la D.G.C. 23 dicembre 2015 n. 436; e per l’accertamento e la condanna: - al riconoscimento del diritto della ricorrente all’integrazione economica della quota sociale della retta di ricovero presso la Residenza Protetta -OMISSIS-, secondo i criteri previsti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; - alla rideterminazione della compartecipazione comunale sulla base dell’ISEE, escludendo dall’applicazione i parametri illegittimi contenuti negli atti impugnati; - al rimborso in favore dell’amministratore di sostegno delle somme indebitamente sostenute per il pagamento della retta, dal mese di gennaio 2026 fino al soddisfo; - alla condanna del Comune di Terni alle spese, competenze e onorari del presente giudizio; nonché per la disapplicazione delle disposizioni di Regolamento comunale illegittime, ai sensi dell’art. 5 del cod. proc. amm., nella parte in cui introducono criteri di accesso e compartecipazione alle prestazioni socio-assistenziali difformi dalla disciplina statale sull’ISEE quale livello essenziale delle prestazioni.

Giustizia amministrativa202600203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di integrazione della quota sociale della retta per il ricovero in residenza protetta, nonché disciplina comunale che esclude il beneficio per i possessori di patrimonio mobiliare superiore a 3.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente socio-assistenziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di integrazione della quota sociale della retta di ricovero per l’anno 2026, il relativo preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e la determinazione dirigenziale comunale che, all’art. 9 del disciplinare, esclude dall’integrazione i soggetti con patrimonio mobiliare superiore a 3.000 euro. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’integrazione secondo i criteri dell’ISEE previsti dal DPCM 159/2013, la rideterminazione della compartecipazione comunale, il rimborso delle somme sostenute per la retta e la disapplicazione delle disposizioni regolamentari comunali ritenute difformi dalla disciplina statale sull’ISEE. Il giudice ha rilevato che le questioni dedotte necessitano di approfondimento nella sede di merito; nella fase cautelare ha tuttavia riconosciuto la prevalenza del periculum, in considerazione dell’età della ricorrente e delle sue precarie condizioni di salute ed economiche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo che il Comune di Terni provveda provvisoriamente all’erogazione dell’integrazione richiesta per la retta della residenza protetta. L’integrazione deve essere determinata sulla base dell’ISEE, escludendo provvisoriamente l’applicazione del parametro relativo al patrimonio mobiliare superiore a 3.000 euro. Il Collegio non ha definito nel merito la legittimità degli atti impugnati né ha accertato definitivamente il diritto alle somme richieste, riservando l’approfondimento delle questioni all’udienza pubblica fissata per il 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione al preavviso di rigetto della domanda di integrazione della quota sociale.

  • DPCM 5 dicembre 2013, n. 159

    criteri previsti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159

    La ricorrente invoca l’applicazione dei criteri ISEE statali per la determinazione dell’integrazione e della compartecipazione alla retta; il TAR dispone provvisoriamente che il beneficio sia determinato sulla base dell’ISEE.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 5 c.p.a.

    disapplicazione delle disposizioni di Regolamento comunale illegittime

    È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di disapplicazione delle disposizioni regolamentari comunali ritenute difformi dalla disciplina statale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la controversia riguarda l’accesso a prestazioni socio-assistenziali essenziali e il ricorrente versa in condizioni di età avanzata, salute precaria e difficoltà economica, il periculum può prevalere sulla necessità di un più approfondito esame del fumus, giustificando una misura provvisoria di erogazione della prestazione.
  • Quando è contestato un criterio comunale di compartecipazione a una prestazione socio-assistenziale, il giudice può disporre provvisoriamente che la prestazione sia determinata sulla base dell’ISEE, sospendendo in via interinale l’applicazione del parametro comunale oggetto di censura, senza definire nel merito la legittimità della disciplina.
  • L’accoglimento della domanda cautelare con erogazione provvisoria della prestazione non comporta l’accertamento definitivo del diritto sostanziale né la decisione conclusiva sulla legittimità degli atti impugnati, che devono essere esaminate nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitariePartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.