Ordinanza n. 1192/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1. del decreto del Direttore del Servizio affari generali di sanità della Direzione centrale di sanità del 5 dicembre 2025, con il quale è stata disposta la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio della ricorrente ai sensi dell'art. 9, c. 1, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, con decorrenza dal 3 dicembre 2025; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto direttoriale di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio nella Polizia di Stato, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del 5 dicembre 2025, con decorrenza dal 3 dicembre 2025, con cui è stata disposta la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio dopo che il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti, con ordinanza del 21 novembre 2025, la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ai sensi dell'art. 289 c.p.p., in relazione a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 110, 479, 476, comma 2, 319, 321, 318 e 640, comma 2, c.p. La ricorrente ha dedotto: l'inesistenza dei presupposti per la sospensione automatica previsti dall'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che tale disposizione riguarderebbe soltanto misure cautelari personali privative della libertà personale; l'incompetenza assoluta del Direttore del Servizio affari generali di sanità della Direzione centrale di sanità; il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, per l'omessa valutazione della gravità e della risalenza dei fatti, riferiti al 2022, nonché dell'attuale posizione lavorativa, caratterizzata dall'esonero dal servizio attivo e dall'aspettativa non retribuita per motivi familiari; infine, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni d'urgenza.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto le censure prima facie non fondate e ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del decreto. Il Collegio ha considerato decisivo che il giudice penale avesse disposto proprio la sospensione cautelare dal pubblico ufficio esercitato nella Polizia di Stato. Secondo la valutazione propria della fase cautelare, nel caso di un medico della Polizia di Stato non è possibile scindere l'esercizio delle funzioni pubbliche dall'esercizio della professione sanitaria; il provvedimento amministrativo appare quindi atto dovuto e meramente esecutivo della misura penale adottata ai sensi dell'art. 289 c.p.p. Da tale natura esecutiva il TAR ha desunto, allo stato, la possibile legittimità dell'adozione anche da parte del superiore gerarchico diretto della ricorrente, e ha escluso che al provvedimento amministrativo possano essere trasferite critiche riguardanti il merito della misura penale presupposta. La domanda cautelare è stata pertanto respinta; le spese della fase sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
sospensione cautelare obbligatoria dal servizio
La disposizione è stata invocata quale base della sospensione amministrativa. Il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, non prima facie fondata la contestazione circa l'inesistenza dei relativi presupposti.
art. 289 c.p.p.
sospensione dal pubblico ufficio esercitato nella Polizia di Stato
La misura cautelare penale costituisce il presupposto dell'atto amministrativo, qualificato dal TAR come atto dovuto e meramente esecutivo.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
artt. 110, 479, 476, comma 2, 319, 321, 318 e 640, comma 2, c.p.
Disposizioni penali richiamate nell'ordinanza cautelare penale presupposta; il TAR non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- Quando il giudice penale dispone, ai sensi dell'art. 289 c.p.p., la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, il conseguente provvedimento dell'amministrazione che dispone la sospensione dal servizio può essere qualificato, in sede cautelare, come atto dovuto e meramente esecutivo della misura penale presupposta.
- Per un medico appartenente alla Polizia di Stato, l'esercizio delle funzioni di polizia e quello della professione sanitaria non sono scindibili ai fini dell'esecuzione di una misura penale di sospensione dal pubblico ufficio esercitato nell'amministrazione.
- Le contestazioni relative al merito, alla necessità o alla proporzionalità della misura cautelare penale presupposta non possono essere trasferite sul provvedimento amministrativo meramente esecutivo, la cui funzione è dare attuazione alla misura disposta dal giudice penale.
- In sede cautelare, la natura meramente esecutiva della sospensione amministrativa può consentire l'adozione del provvedimento anche da parte del superiore gerarchico diretto del dipendente, salva la verifica piena propria della fase di merito.
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