Corte di giustizia, Sentenza C-490/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020. — Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois SAS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) – Prassi che può indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti – Riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto la cui denominazione è protetta – Denominazione d’origine protetta (DOP) “Morbier”. — Causa C-490/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce l’estensione della tutela accordata alle DOP contro le pratiche ingannevoli. Non è necessario che il terzo usi la denominazione protetta: può bastare la riproduzione di elementi distintivi del prodotto, come forma o aspetto, se ciò è idoneo a creare confusione sull’origine. Il giudice nazionale deve verificare la percezione del consumatore medio e il contesto concreto. La causa riguarda il formaggio DOP "Morbier" e un prodotto concorrente visivamente simile.
Protezione DOP "Morbier": la riproduzione della forma o dell’aspetto del prodotto può integrare una pratica vietata anche senza uso della denominazione registrata, se induce in errore il consumatore sull’origine vera del prodotto.
La questione giuridica
Se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 vietino solo l’uso, da parte di terzi, della denominazione registrata oppure anche la presentazione di un prodotto protetto, in particolare la riproduzione della sua forma o del suo aspetto, idonea a indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, pur in assenza di uso della denominazione.
Principio di diritto
L’articolo 13, paragrafo 1, dei regolamenti nn. 510/2006 e 1151/2012 non tutela solo contro l’uso della denominazione registrata: vieta anche, alla lettera d), qualsiasi altra pratica, inclusa la riproduzione della forma o dell’aspetto caratteristici di un prodotto DOP, quando tale riproduzione, valutata in concreto secondo la percezione del consumatore europeo medio e considerando tutti i fattori rilevanti, possa indurre il consumatore a credere che il prodotto sia quello registrato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 510/2006, articolo 13, paragrafo 1
- Regolamento (UE) n. 1151/2012, articoli 4, 5, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 2400/96
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1128/2013
Protezione della DOP "Morbier" contro la riproduzione dell’aspetto del prodotto
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in una controversia tra il sindacato di tutela del formaggio Morbier e la società che commercializzava un formaggio concorrente dall’aspetto simile. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 e del regolamento (UE) n. 1151/2012, con particolare attenzione alla lettera d), relativa alle "altre prassi" idonee a ingannare il consumatore sull’origine vera del prodotto.
Contesto fattuale e procedimento principale
Il formaggio "Morbier" è registrato come DOP e il suo disciplinare descrive caratteristiche fisiche precise, tra cui la presenza di una striscia nera orizzontale al centro del formaggio. La Société Fromagère du Livradois, dopo un periodo transitorio durante il quale poteva usare la denominazione "Morbier" senza la menzione DOC, ha commercializzato un formaggio denominato "Montboissié du Haut Livradois", contestato dal syndicat per la riproduzione dell’aspetto del prodotto protetto e per concorrenza sleale e parassitaria.
I giudici francesi di merito hanno respinto la domanda, ritenendo in sostanza che la disciplina della DOP protegga la denominazione e non l’aspetto del prodotto, e che la riproduzione di caratteristiche tradizionali non integri di per sé un illecito. Il giudice di legittimità ha quindi chiesto alla Corte se la tutela europea si limiti all’uso della denominazione oppure si estenda anche alla presentazione del prodotto, quando questa possa trarre in inganno il consumatore.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1;
- il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare gli articoli 4, 5, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1;
- i considerando 4 e 6 del regolamento n. 510/2006 e i considerando 18 e 29 del regolamento n. 1151/2012, che evidenziano gli obiettivi di trasparenza verso il consumatore, remunerazione dei produttori e tutela contro pratiche ingannevoli;
- il regolamento (CE) n. 2400/96, con cui la denominazione "Morbier" è stata iscritta nel registro DOP/IGP;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1128/2013, che reca una modifica minore del disciplinare del Morbier.
Ragionamento della Corte: l’ambito dell’articolo 13, paragrafo 1
La Corte ricorda che l’articolo 13, paragrafo 1, contiene un elenco graduato di condotte vietate: uso diretto o indiretto della denominazione, usurpazione/imitazione/evocazione, indicazioni false o ingannevoli e, infine, qualsiasi altra prassi ingannevole. Di conseguenza, la tutela non si esaurisce nell’uso della denominazione in quanto tale.
In particolare:
- le lettere a) e b) coprono ipotesi in cui la denominazione registrata è usata o comunque richiamata;
- la lettera c) riguarda indicazioni false o ingannevoli, che possono assumere forme diverse, anche figurative;
- la lettera d) ha funzione residuale e completiva, destinata a includere qualsiasi comportamento ulteriore idoneo a ingannare il consumatore sulla vera origine del prodotto.
La Corte conclude quindi che il regime non si limita al solo uso della denominazione registrata da parte di terzi.
Riproduzione della forma o dell’aspetto del prodotto protetto
Quanto alla seconda parte della questione, la Corte osserva che la tutela della DOP riguarda la denominazione registrata e non, direttamente, il prodotto in sé, né vieta in astratto l’uso di tecniche di fabbricazione o la riproduzione di caratteristiche tecniche previste dal disciplinare per realizzare un altro prodotto.
Tuttavia, poiché una DOP identifica un prodotto legato a una specifica origine geografica e a determinate qualità o caratteristiche, il prodotto e la denominazione sono strettamente connessi. Per questo motivo non può escludersi che la riproduzione della forma o dell’aspetto caratteristici del prodotto protetto, anche in assenza dell’uso del nome DOP, rientri nella nozione di "qualsiasi altra prassi" vietata quando sia idonea a indurre in errore il consumatore sull’origine vera.
La Corte precisa che il giudizio va condotto in concreto, verificando:
- la percezione del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto;
- tutte le circostanze pertinenti del caso;
- le modalità di presentazione e commercializzazione del prodotto;
- se l’elemento riprodotto sia una caratteristica di riferimento e particolarmente distintiva del prodotto DOP.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 13, paragrafo 1, dei regolamenti nn. 510/2006 e 1151/2012 non vieta solo l’uso della denominazione registrata da parte di terzi. Inoltre, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), vieta la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, quando tale riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto sia quello protetto dalla DOP.
La verifica dell’inganno deve essere compiuta dal giudice nazionale alla luce della percezione del consumatore europeo medio e di tutti i fattori rilevanti del caso concreto.
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