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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38047/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a un'associazione di categoria maggiori ricavi e maggiori volumi d'affari, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, per gli anni d'imposta 1998, 1999 e 2000, sulla base di verifiche della Guardia di Finanza e della ritenuta mancata contabilizzazione di somme percepite per prestazioni di elaborazione della contabilità rese agli associati. In sede di rinvio, la CTR aveva rigettato la riassunzione limitandosi a richiamare in modo apodittico la sentenza di primo grado e le risultanze degli accertamenti, senza esaminare il materiale istruttorio e senza svolgere l'accertamento di fatto imposto dalla precedente sentenza rescindente. La ricorrente ha dedotto con il primo motivo un error in procedendo per violazione della disciplina del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non avesse esercitato autonomamente i poteri di valutazione della prova ma si fosse indebitamente limitato a confermare la decisione di primo grado; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, relativo alle ricevute rilasciate agli associati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione per vizio di motivazione, il giudice deve procedere a un nuovo accertamento di fatto nei limiti segnati dalla pronuncia rescindente, valutando il materiale probatorio e motivando in modo coerente e specifico, senza limitarsi a un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado ormai inefficace. Poiché la CTR non aveva svolto tale verifica autonoma ed aveva motivato in modo apodittico, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare un error in procedendo relativo alla violazione delle regole del giudizio di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è stato invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 392 c.p.c.

    regola il giudizio di rinvio, nel quale il giudice deve attenersi ai limiti della cassazione rescindente ma svolgere un autonomo accertamento di fatto.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato per affermare che il giudizio di rinvio è una nuova fase autonoma e che, in difetto di riassunzione, la sentenza di primo grado diventa inefficace.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nel quadro della valutazione delle prove e dell'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa fiscale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve riesaminare la controversia nei limiti fissati dalla sentenza di cassazione, esercitando autonomamente i propri poteri di valutazione delle prove e dando conto in motivazione del percorso logico seguito.
  • È viziata la decisione di rinvio che si limiti ad aderire apoditticamente alla sentenza di primo grado o ad altri atti del processo senza esaminare il materiale probatorio specificamente indicato dalla pronuncia rescindente.
  • La motivazione per relationem non è sufficiente quando non consenta di comprendere quali fatti siano stati effettivamente valutati e con quali ragioni il giudice abbia tratto le proprie conclusioni.
  • In caso di cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva i poteri del giudice di merito ma deve conformarsi allo schema valutativo imposto dalla sentenza rescindente e non può sottrarsi al nuovo accertamento di fatto.
  • Le risultanze istruttorie formate dalla parte stessa o da soggetti terzi devono essere valutate criticamente e specificamente, non potendo essere automaticamente recepite o escluse sulla base di criteri generali astratti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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