Sentenza n. 3593/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3927/2025, RG n. 25055/2024, resa in data 20 maggio 2025 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante emissione di buoni elettronici di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l’inesecuzione della pronuncia nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e ha documentato il passaggio in giudicato. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre esaminato le spese successive alla sentenza azionata, distinguendo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza da quelle proprie dell’esecuzione forzata civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza di un giudicato, l’inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha riconosciuto alla ricorrente la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha posto a carico del Ministero il compenso di € 500,00 per l’eventuale commissario ad acta e le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato. Ha precisato che in ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale soltanto se funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o ad atti accessori necessari all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, rientrando queste nella libera scelta del creditore di ricorrere all’esecuzione forzata anziché all’ottemperanza.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali ineseguiti.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente al giudice di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, per il periodo successivo alla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali concorre a integrare i presupposti per il giudizio di ottemperanza.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici relativi alla carta per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
artt. 474 e seguenti c.p.c.
Riguardano il procedimento di esecuzione forzata civile; le relative spese di precetto non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando sussistono un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l’inadempimento dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell’interessato in caso di persistente inerzia, ponendo compenso e spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale soltanto quando siano funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o ad atti accessori necessari per introdurre il giudizio di ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili, poiché il ricorso all’esecuzione forzata costituisce una scelta alternativa del creditore.
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