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Sentenza

Sentenza n. 2517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6162 del 13 ottobre 2020, relativa al riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6162 del 2020, che aveva accolto l’appello e annullato il diniego ministeriale con cui era stata respinta l’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania, per asserito difetto dei requisiti di legittimazione ai sensi della direttiva 2013/55/UE. La sentenza da eseguire aveva rilevato un difetto di istruttoria, imponendo all’amministrazione di esaminare specificamente la documentazione della ricorrente, confrontando la qualificazione risultante dai diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza professionale con la qualificazione richiesta dalla normativa nazionale, e verificando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione estera, anche se articolata a tempo parziale e in periodi concomitanti. La ricorrente ha dedotto l’incontestata inerzia dell’amministrazione nell’eseguire tale giudicato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 6162 del 2020 e che permaneva l’inadeguatezza dell’istruttoria sulla posizione della ricorrente. Ha quindi ordinato all’amministrazione di ottemperare al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, procedendo a una nuova e idonea istruttoria sul riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento secondo le indicazioni contenute nella sentenza da eseguire. È stato nominato commissario ad acta il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di subdelega nominativa, affinché, verificata la perdurante inottemperanza, provveda entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, sostituendosi all’organo competente. Le amministrazioni sono state condannate al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • Direttiva 2013/55/UE

    La sentenza da ottemperare richiede che il riconoscimento della qualificazione professionale estera sia esaminato mediante una valutazione concreta e comparativa del percorso formativo, dei titoli e dell’esperienza professionale rispetto ai requisiti nazionali.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione rispetto a una sentenza che impone la riedizione del potere integra inottemperanza, anche quando il giudicato non impone necessariamente l’esito favorevole della procedura, ma vincola l’amministrazione al rispetto delle specifiche modalità istruttorie e valutative stabilite dal giudice.
  • Quando una sentenza annulla un diniego di riconoscimento di una qualificazione professionale conseguita in un altro Stato membro per difetto di istruttoria, l’amministrazione deve procedere a una valutazione individuale e comparativa dei titoli, della formazione e dell’esperienza professionale dell’interessato rispetto ai requisiti previsti dalla normativa nazionale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all’organo competente qualora, scaduto il termine, persista l’inottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta non attribuisce necessariamente al giudice dell’ottemperanza il potere di predeterminare l’esito sostanziale della riedizione del potere, ma assicura che la nuova decisione sia adottata mediante l’istruttoria e i criteri conformativi stabiliti dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

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