Cassazione Penale, Sentenza n. 27579/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Destasi era stato condannato dal Tribunale di Taranto e confermato in appello per bancarotta fraudolenta per distrazione di beni aziendali (tra cui una cella frigorifera) per un valore di euro 5.848,50. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: (1) contestazione della rilevanza penale per valore 'irrisorio' dei beni e deduzione che la curatela avesse successivamente venduto l'intero complesso dei beni, implicando che i beni risultassero presenti; (2) vizio di insufficienza della prova richiamando la fattura di vendita dei beni inventariati che avrebbe incluso i beni in contestazione; (3) assenza del dolo, sostenendo che l'imputato, occupandosi della vendita all'ingrosso del pesce, non avrebbe avuto cognizione dei macchinari presenti. Inoltre sono stati depositati motivi aggiunti volti a ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) nella formulazione più favorevole e contestazioni di incostituzionalità per gli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché fondati su deduzioni non emerse in appello e non adeguatamente dimostrate, e per violazione delle regole sulla devoluzione in Cassazione di questioni non sottoposte al giudice d'appello. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che il dolo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione può essere desunto da indici di fraudolenza e dalla condotta dell'amministratore (annotazione contabile dei beni ammortizzabili e mancata comunicazione al curatore circa il mancato rinvenimento). I motivi aggiunti relativi all'applicabilità dell'art. 131-bis sono stati anch'essi respinti: la fattispecie è punita con pena edittale di reclusione da tre a dieci anni, quindi la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile; le censure costituzionali sono state ritenute generiche e infondate. Conseguenza: conferma della condanna a due anni di reclusione e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare
Norma richiamata rispetto alla fattispecie di distrazione di beni nell'ambito della bancarotta; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla irrilevanza per valore 'irrisorio' dei beni
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per lamentare mancanza di prova idonea; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o manifestamente infondata secondo i criteri probatori applicabili
artt. 42 e 43 cod. pen.
Richiamati in relazione al dolo; la Corte ha confermato che per la bancarotta fraudolenta per distrazione basta il dolo generico (la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia dei creditori)
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile alla fattispecie perché la pena edittale prevista è superiore ai limiti fissati dalla norma nella formulazione favorevole invocata dalla difesa
artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamati per spiegare il principio per cui in Cassazione non sono ammissibili censure non dedotte in appello e per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione
art. 609 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato insieme alle norme sul rito per sottolineare il limite della cognizione della Cassazione ai motivi consentiti
art. 3 e 24 Cost.
Invocate dalla difesa in via di possibile incostituzionalità della disciplina su 131-bis; la Corte ha ritenuto le censure generiche e ha rimarcato che la determinazione dei limiti di pena per le cause di non punibilità rientra nella discrezionalità legislativa
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili censure basate su fatti o deduzioni non proposte nel giudizio di appello: le questioni devono essere devolute al giudice d'appello per poter essere dedotte in sede di legittimità
- Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione il dolo può essere desunto da indici di fraudolenza e dalla condotta dell'amministratore (annotazioni contabili, omissioni nei confronti del curatore), non è richiesta la consapevolezza dello stato di insolvenza
- La mera esistenza di una fattura o di una successiva vendita del complesso dei beni non prova automaticamente l'assenza di distrazione: occorre dimostrare che i beni in contestazione siano effettivamente compresi e presenti al momento dell'inventario
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica se la fattispecie è punita con pena edittale che eccede i limiti stabiliti dalla norma; le questioni di retroattività o di formulazione più favorevole devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito
- Le eccezioni di incostituzionalità devono essere articolate e fondate: censure generiche sulla discrezionalità legislativa relativamente ai limiti di pena sono difficilmente rilevabili con successo
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