Cassazione Civile, Ordinanza n. 19369/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di una candidata da una procedura selettiva per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, destinata alle mansioni di capo treno e capo servizi treno, perché non in possesso del requisito minimo di altezza di 1,60 m previsto in modo identico per uomini e donne. La lavoratrice ha chiesto in giudizio la costituzione del rapporto subordinato e l'accertamento del diritto all'assunzione, sostenendo che il requisito staturale fosse illegittimo e discriminatorio. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo provate dalla società le esigenze tecniche e di sicurezza che giustificavano il limite di altezza, anche sulla base di documentazione fotografica e dell'affermazione che alcune manovre e dispositivi di emergenza sarebbero risultati incompatibili con una statura inferiore. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1, 3, 4 e 37 Cost. e mancata disapplicazione della normativa interna di Ferrovie dello Stato, assumendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 163/1993 avesse già espunto dall'ordinamento una previsione di altezza minima uguale per uomini e donne; 2) omesso/illogico esame del bando di selezione relativo alla Divisione Frecce, con particolare riferimento al fatto che i treni alta velocità sarebbero stati automatizzati e privi delle esigenze operative valorizzate dalla Corte territoriale; 3) falsa applicazione degli artt. 1325 c.c. e 1362 c.c. nonché dell'art. 27 CCNL Mobilità Attività Ferroviarie, per non avere correttamente interpretato l'oggetto del contratto di lavoro e le mansioni effettivamente richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse svolto una verifica concreta e individualizzata della funzionalità del requisito di altezza rispetto alle specifiche mansioni previste dal bando e dalle declaratorie contrattuali, limitandosi a un giudizio astratto e apodittico sulla inidoneità di chi fosse sotto i 160 cm. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini l'appello applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
artt. 1, 3, 4 e 37 Cost.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità del requisito di altezza e la discriminazione indiretta, ma il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con il decisum della Corte territoriale.
art. 1325 c.c.
Invocato per censurare l'erronea individuazione dell'oggetto del contratto di lavoro e delle mansioni rilevanti ai fini del requisito di altezza.
art. 1362 c.c.
Richiamato quale criterio di interpretazione del contratto di lavoro e del bando di selezione, al fine di stabilire quali mansioni fossero effettivamente comprese nella posizione offerta.
art. 27 CCNL Mobilità Attività Ferroviarie
Usato per contestare la corretta definizione contrattuale delle mansioni di capotreno e capo servizi treno.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla Corte di cassazione per rinviare a precedenti conformi e ribadire il principio di diritto già affermato in materia.
art. 360 c.p.c., n. 3
Norma processuale richiamata per il terzo motivo di ricorso, prospettato come violazione di legge.
art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54
Evocato dalla Corte per sottolineare l'attenuazione del regime probatorio nei giudizi antidiscriminatori e l'onere del convenuto di provare l'inesistenza della discriminazione.
Massime di principio
- In tema di requisiti di assunzione, una previsione di statura minima identica per uomini e donne può integrare una discriminazione indiretta e non è sufficiente, da sola, a giustificare l'esclusione del candidato: il giudice deve verificare in concreto la ragionevolezza e la funzionalità del requisito rispetto alle mansioni effettivamente da svolgere.
- Quando si contesta un requisito fisico di accesso al lavoro, il giudice non può fermarsi a un giudizio astratto di inidoneità generale, ma deve accertare la congruità tra le condizioni fisiche individuali del candidato e le specifiche attività previste dal bando e dalle declaratorie contrattuali.
- Nei giudizi antidiscriminatori opera un'attenuazione del regime probatorio ordinario: incombe sul datore di lavoro/convenuto l'onere di provare la legittimità e l'assenza di discriminazione della regola selettiva applicata.
- L'apprezzamento della legittimità di una norma secondaria o di una regola aziendale che incida sull'accesso al lavoro deve essere compiuto incidentalmente dal giudice ordinario in funzione della disapplicazione, alla luce del principio di uguaglianza e del criterio di proporzionalità rispetto allo scopo perseguito.
- È censurabile la decisione di merito che fondi il rigetto della domanda su una motivazione generica o apodittica, senza esaminare le mansioni concretamente richieste e senza valutare l'effettiva incidenza della condizione fisica del candidato su tali mansioni.
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