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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07489/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia riguarda la trattenuta, operata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione già maturati e in godimento da alcuni pensionati. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute, ritenendo che l'ente non fosse legittimato ad applicare tale contributo in assenza di una specifica norma di legge, come richiesto dall'art. 23 Cost. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi centrati sulla propria autonomia regolamentare e sulla pretesa legittimità del contributo di solidarietà: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 22 del regolamento previdenziale della CNPADC, della delibera del 27.6.2013 e di varie disposizioni di legge e costituzionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il potere dell'ente di introdurre il contributo per perseguire l'equilibrio finanziario di lungo periodo; con il secondo ha lamentato la violazione delle norme che avrebbero consentito la misura, deducendo che il contributo di solidarietà non sarebbe stato uno strumento meramente straordinario e temporaneo, ma una leva stabile per la sostenibilità della gestione. I controricorrenti hanno resistito, chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato illegittima la trattenuta e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme ai pensionati. Ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, richiamando un orientamento consolidato: l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati incontra i limiti dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 e non consente di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati; il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, come tale, è soggetto alla riserva di legge ex art. 23 Cost.; l'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013 non legittima la misura controversa perché richiede interventi finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine, mentre il contributo di solidarietà è per sua natura provvisorio e limitato nel tempo; infine, il richiamo all'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 non vale a fondare la diversa trattenuta adottata con regolamento della Cassa. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite, al pagamento di una somma ulteriore ai resistenti e di una somma alla Cassa delle Ammende, oltre agli ulteriori effetti processuali conseguenti al rigetto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla Cassa a sostegno della propria autonomia regolamentare, ma ritenuto non sufficiente a legittimare l'introduzione del contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    disposizione regolamentare su cui la Cassa aveva fondato la trattenuta; la Corte ne esclude la idoneità a introdurre un contributo di solidarietà in assenza di base legale

  • delibera CNPADC 27.6.2013

    atto applicativo/regolamentare richiamato dalla Cassa, ma non idoneo a superare la riserva di legge ex art. 23 Cost.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    norma che delimita l'autonomia regolamentare della Cassa; non attribuisce il potere di istituire un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    la modifica del 2006 non ha ampliato fino a comprendere il potere di introdurre un contributo di solidarietà incompatibile con il sistema del pro rata

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che richiede che gli atti degli enti previdenziali siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine; non si applica alla trattenuta di solidarietà in esame

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non conferente perché riferito a un diverso contributo di solidarietà e comunque non idoneo a giustificare una prestazione patrimoniale imposta senza legge

  • art. 3 Cost.

    evocato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della legittimazione della misura

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetto a riserva di legge

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle garanzie previdenziali, ma non risolutivo

  • art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.

    in base alla definizione conforme alla proposta non accettata, il giudizio comporta l'applicazione della disciplina sulla condanna ulteriore

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore dei resistenti e della Cassa delle Ammende

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati possono esercitare la propria autonomia regolamentare solo entro i limiti fissati dalla legge; non possono introdurre, con fonte sublegislativa, prelievi incidenti su pensioni già liquidate se manca una base legislativa espressa.
  • Un contributo di solidarietà che incida su trattamenti pensionistici già in godimento ha natura di prestazione patrimoniale imposta e ricade nella riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
  • La previsione legislativa che consente interventi regolamentari degli enti previdenziali per garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine non legittima misure che abbiano carattere meramente provvisorio e limitato nel tempo se queste non rientrano nei criteri legali di determinazione del trattamento pensionistico.
  • La modifica normativa dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali non comporta, di per sé, l'attribuzione del potere di incidere in modo peggiorativo su prestazioni pensionistiche già definitivamente maturate, specie quando ciò contrasti con il sistema del pro rata.
  • Il richiamo a disposizioni che prevedono contributi di solidarietà in contesti diversi non consente di estendere analogicamente quella disciplina a misure adottate autonomamente dall'ente senza una specifica previsione di legge.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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