Cassazione Civile, Sentenza n. 20825/2020 del 30/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava a Tea Energia l'errata compilazione della dichiarazione di consumo per gli anni 2008 e 2009 e l'omesso pagamento di accise (per il 2008) e addizionale provinciale (per entrambi gli anni). Con due provvedimenti sono state irrogate sanzioni: n. 82/2014 (errata compilazione delle dichiarazioni) e n. 83/2014 (omesso versamento). Tea Energia ha pagato i tributi richiesti e definito con adesione il provvedimento n. 82/2014, impugnando invece il provvedimento n. 83/2014 per duplicazione di sanzioni (ne bis in idem) e, con riferimento al 2008, per intervenuta prescrizione/decadenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta violazione del divieto di ne bis in idem, confermando che le sanzioni ex art. 59, comma 1, lett. c) TUA e art. 13 d.lgs. 471/1997 sono tassonomicamente diverse (norma di pericolo vs norma di danno) e la loro concomitante applicazione non è in contrasto con i principi di proporzionalità o con la Carta UE. Ha però accolto il secondo motivo: la sanzione relativa al 2008 è stata dichiarata estinta per decorso del termine (decadenza quinquennale). La Corte ha ritenuto che il termine di decadenza quinquennale decorre dalla data in cui l'Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l'adempimento, ossia dalla presentazione della dichiarazione (qui 11 marzo 2009); la notifica del provvedimento sanzionatorio (14 ottobre 2014) è avvenuta oltre il quinquennio, con conseguente annullamento della sanzione per il 2008. Le spese processuali sono compensate.
Norme richiamate
art. 59, comma 1, lett. c) TUA (d.lgs. n. 504/1995)
Sanziona condotte che incidono a priori sull'accertamento dell'accisa (redazione incompleta o inesatta della dichiarazione annuale, omissioni delle registrazioni, ecc.). È qualificata come norma di pericolo e mira a colpire comportamenti che aumentano il rischio di inadempimento.
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
Prevede la sanzione (30% dell'importo non versato, ratione temporis applicabile) per l'omesso versamento e costituisce una norma di danno, finalizzata a colpire il mancato gettito a posteriori.
art. 56, comma 1 TUA
Costituisce il fondamento normativo del versamento delle accise; l'inosservanza di tale obbligo rientra nella fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 471/1997.
art. 57, comma 3 TUA (termine di prescrizione)
"Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito."
La Corte interpreta il termine quinquennale come riferito alla data in cui l'Amministrazione è in grado di verificare l'adempimento (per le dichiarazioni: data di presentazione della dichiarazione). La clausola relativa ai 'comportamenti omissivi' va intesa restrittivamente: si riferisce ad omissioni ulteriori rispetto alla condotta tipica che effettivamente occultano il fatto illecito e impediscono i regolari controlli, e non alla mera omessa prestazione che costituisce la fattispecie sanzionata.
art. 20, comma 1 d.lgs. n. 472/1997
"L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi."
Collega la decadenza per notifiche degli atti sanzionatori al termine previsto per l'accertamento del tributo (art. 57 TUA). Si usa per affermare che la notificazione oltre il termine quinquennale è inefficace per decadenza.
art. 53, comma 9 TUA (termine di presentazione della dichiarazione, ratione temporis)
"entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce"
Stabilisce il termine entro cui deve essere presentata la dichiarazione annuale di consumo; per l'anno 2008 il termine ultimo era il 31 marzo 2009. La Corte riconduce il dies a quo del quinquennio alla data effettiva di presentazione della dichiarazione (qui: 11 marzo 2009).
Principio giurisprudenziale enunciato dalla Corte di Cassazione
"la nozione di 'comportamenti omissivi' di cui all'art. 57, comma 3, TUA, va intesa come limitata alle condotte, omissive, ulteriori rispetto alla condotta tipica sanzionata e che determinino l'occultamento del fatto illecito, restando il relativo accertamento sottratto ai regolari controlli dell'Amministrazione"
La Corte chiarisce che non ogni omissione posticipa il decorso del termine; solo omissioni ulteriori che effettivamente occultano l'illecito giustificano decorrenza dalla 'scoperta'.
Massime di principio
- La contemporanea applicazione delle sanzioni ex art. 59 TUA (norma di pericolo, mirata all'accertamento) e art. 13 d.lgs. 471/1997 (norma di danno, mirata alla riscossione) non costituisce di per sé violazione del principio ne bis in idem, posto che si sanzionano profili diversi (fase di accertamento vs fase di riscossione).
- Per le accise sull'energia elettrica il termine quinquennale di decadenza/prescrizione decorre, di regola, dalla data in cui l'Amministrazione è nelle condizioni di verificare l'adempimento: normalmente dalla presentazione della dichiarazione annuale (termine ultimo: 31 marzo dell'anno successivo; rileva la data effettiva di presentazione).
- La nozione di 'comportamenti omissivi' che sospendono o posticipano la decorrenza del termine deve essere interpretata restrittivamente: sono rilevanti solo omissioni ulteriori rispetto alla condotta tipica che effettivamente occultano il fatto illecito e impediscono i regolari controlli amministrativi.
- Nella difesa contro sanzioni per accise controllare sempre le date: data di consumazione/adempimento, data di presentazione della dichiarazione e data di notifica dell'atto; se la notifica è oltre il quinquennio decorrente dalla data di presentazione, può essere esperibile il motivo di decadenza/prescrizione.
- Se la fattispecie impugnata riguarda errori/inesattezze nella dichiarazione (condotta positiva), difficilmente si potrà sostenere che si tratti di omissioni che hanno occultato il fatto illecito; ciò limita l'applicabilità della 'decorrenza dalla scoperta' in sede di opposizione.
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