Cassazione Penale, Sentenza n. 25816/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il ricorrente deduce: 1) nullità per celebrazione dell'appello in forma cartolare nonostante il decreto di citazione avesse indicato la trattazione in presenza; 2) estinzione per prescrizione del reato ritenendo che il reato si consumi alla emissione delle fatture (ultima fattura dicembre 2013) e dunque fosse prescrittosi prima dell'appello; 3) insufficienza e illogicità della motivazione in ordine alla esistenza dei rapporti commerciali e alla presunta inesistenza delle prestazioni alla base delle fatture, nonché efficacia vincolante dell'accertamento tributario in sede di adesione; 4) vizio nella valutazione probatoria e uso di presunzioni semplici non idonee a fondare la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, ratione temporis, fosse applicabile la disciplina emergenziale dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 che consente la decisione in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta contraria; non risulta richiesta di trattazione orale né che l'imputato si fosse presentato in udienza per quella finalità, perciò non è stata rilevata violazione del diritto di difesa. Sul secondo motivo ha respinto la eccezione di prescrizione: la consumazione del reato di dichiarazione fraudolenta tramite fatture inesistenti coincide con la data di presentazione della dichiarazione e, tenuto conto degli atti interruttivi e delle sospensioni annotate, il termine di prescrizione è maturato successivamente alla sentenza d'appello impugnata. Gli altri motivi (sulla prova e sull'efficacia dell'accertamento tributario) sono stati ritenuti generici o non confrontati adeguatamente con le motivazioni di merito; i giudici hanno ritenuto sussistenti difformità documentali e il disconoscimento delle fatture da parte dell'emittente, elementi idonei a fondare la condanna. Infine, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale contestata: il reato è quello di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Cassazione ha confermato la qualificazione del fatto ai sensi di tale norma.
art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020
«…fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire».
Regola il procedimento di appello in forma scritta/camera di consiglio: la Corte ha ritenuto applicabile la norma ratione temporis e che la mancata partecipazione del difensore non comporta nullità se non era stata richiesta la discussione orale.
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022
Richiamata per definire la disciplina temporale applicabile ai ricorsi d'appello presentati entro termini transitori; incide sull'individuazione delle norme procedurali applicabili.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto rispetto dei limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha valutato l'adeguatezza formale dei motivi rispetto a tale disposizione.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla nullità processuale; la Corte ha ritenuto che la norma non trovasse rilievo alla luce dell'applicabilità dell'art. 23-bis e dell'assenza di richiesta di discussione orale.
art. 606, comma 1, lett. c), d), e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità delle censure in cassazione (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione, ecc.): la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero inammissibili per genericità o infondati.
Normativa richiamata per la disciplina della prescrizione applicabile ratione temporis; la Corte ha considerato i termini e gli atti interruttivi ai fini del computo prescrizionale.
art. 2, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
«la definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice ... se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire».
La Corte ha affermato che l'accertamento tributario con adesione non ha efficacia assoluta e preclude solo in certi limiti ulteriori verifiche; comunque il giudice penale resta autonomo nell'apprezzamento delle prove.
art. 43 DPR 29 settembre 1973, n. 600 e art. 57 DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati nella prospettazione sulla possibilità di ulteriore azione accertatrice in materia tributaria; citati per delineare i limiti dell'efficacia degli atti tributari.
Principio richiamato per affermare che un ricorso per cassazione inammissibile impedisce la dichiarazione di cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Pascali)
Richiamata per il principio che il reato di dichiarazione fraudolenta tramite fatture inesistenti si consuma con la presentazione della dichiarazione e non con la sola emissione delle fatture.
Massime di principio
- Nel periodo di applicazione delle norme emergenziali (art. 23-bis d.l. n.137/2020 e disposizioni transitorie) l'appello può essere deciso in camera di consiglio senza presenza delle parti: l'assenza del difensore non determina automaticamente la nullità se non è stata richiesta la trattazione orale.
- Per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti la consumazione coincide con la presentazione della dichiarazione fiscale alla quale è riferita la frode; pertanto il termine di prescrizione va calcolato da quella data e tiene conto di eventuali atti interruttivi o sospensivi.
- L'accertamento tributario con adesione non impedisce automaticamente ulteriori accertamenti o la valutazione autonoma del giudice penale: la efficacia vincolante dell'atto tributario è limitata e non sottrae la materia alla autonoma valutazione probatoria penale.
- Il disconoscimento delle fatture da parte dell'emittente, unitamente a difformità documentali (difformità di timbri, calligrafia, numerazione, ecc.), può costituire elemento indiziario idoneo a fondare la prova di fatture inesistenti, purché gli indizi raggiungano i caratteri di gravità, precisione e concordanza.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con le motivazioni di merito; motivi generici o puramente di fatto sono spesso inammissibili.
- Se si contesta la forma di celebrazione dell'udienza (presenza vs cartolare) è necessario dimostrare che sia stata esercitata la scelta dalla parte (richiesta di discussione orale o manifestazione di volontà di comparire) o che vi sia stato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
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