Ordinanza n. 2028/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza del Dirigente del Comune di Novara - Settore 12 - Sviluppo del Territorio - UOC Commercio e Artigianato n. 2038 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “annullamento d'ufficio in autotutela, ex art. 21 nonies della l. 07/08/1990 n. 241 ss.mm.ii. del titolo formatosi a seguito di mancata notificazione del provvedimento di diniego all'istanza per reinstallazione videogiochi ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 15 luglio 2021. Divieto di reinstallazione degli apparecchi gioco art. 110 comma 6 del TULPS approvato con RD n. 773/1931”; - di ogni atto ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi comprese, per quanto occorrer possa, la “FAQ” pubblicata sul sito informatico istituzionale della Regione Piemonte (doc. 2) e la e-mail, allo stato ignota, del 18 febbraio 2022 della Regione Piemonte - Gruppo di Lavoro GAP dell'Assessorato alla Sanità, in quanto richiamate per relationem dalla suddetta ordinanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di annullamento d'ufficio del titolo formatosi per mancata notificazione del diniego alla richiesta di reinstallazione di apparecchi da gioco
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del Comune di Novara del 14 dicembre 2022, che aveva annullato in autotutela il titolo formatosi dopo la mancata notificazione del provvedimento di diniego relativo alla richiesta di reinstallazione di apparecchi da gioco ai sensi della normativa regionale, vietandone la reinstallazione. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti e conseguenti, compresa una FAQ della Regione Piemonte e una e-mail regionale del 18 febbraio 2022 richiamate per relationem. Il testo dell'ordinanza non espone le specifiche censure di legittimità dedotte nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro l'ordinanza comunale. Preso atto che il 3 settembre 2026 la difesa della ricorrente aveva comunicato la cancellazione della società dal registro delle imprese, ha rilevato che tale cancellazione comporta la perdita della capacità processuale della società e determina l'interruzione del processo. Ha quindi dichiarato l'interruzione a decorrere dal 3 settembre 2026, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.; non risulta una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
rilevato che la cancellazione della società formalmente dichiarata in giudizio comporta la perdita della capacità della stessa di stare in giudizio, con conseguente interruzione del processo;
La cancellazione della società dal registro delle imprese, dichiarata formalmente in giudizio, comporta la perdita della sua capacità processuale e l'interruzione del processo.
artt. 299 e ss. c.p.c.
rilevato che la cancellazione della società formalmente dichiarata in giudizio comporta la perdita della capacità della stessa di stare in giudizio, con conseguente interruzione del processo;
Le disposizioni processualcivilistiche sull'interruzione sono richiamate, insieme all'art. 79, comma 2, c.p.a., per dare atto dell'interruzione conseguente alla perdita della capacità processuale della società.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese, quando formalmente dichiarata nel processo, comporta la perdita della sua capacità di stare in giudizio e determina l'interruzione del processo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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