Ordinanza n. 2034/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dei provvedimenti di DASPO del Questore della Provincia di Torino del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, notificati rispettivamente il 27/01/2023 ed il 07/02/2023, di egual contenuto, nonché tutti gli atti connessi, collegati e consequenziali, con i quali vieta ex art. 6 della Legge n. 401/1989, come modificata dal D.L. 22.12.1994 n. 717, convertito nella Legge 24.02.1995 n. 45, dal D. lgs. 377/2001 e dalla Legge n. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22.08.2014, convertito nella Legge 17.10.2014, n.146, al ricorrente di accedere alle strutture, ove si svolgono manifestazioni sportive, relative agli incontri di calcio professionistici, dilettantistici ed amatoriali sia in Italia che in Unione Europea, tra cui gli incontri di campionato, delle Nazionali Italiane ed anche le partite amichevoli, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per il periodo di anni 5 (cinque).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha sospeso ogni altra decisione e ha ordinato al Ministero dell’Interno - Questura di Torino di depositare in giudizio i filmati richiamati nei DASPO, non prodotti nel fascicolo, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Ha rinviato il prosieguo all’udienza straordinaria del 4 dicembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulla domanda cautelare o sul merito dell’impugnazione.
Atto impugnato: Due provvedimenti di DASPO del Questore della Provincia di Torino, notificati rispettivamente il 27 gennaio e il 7 febbraio 2023, recanti il divieto di accesso per cinque anni a manifestazioni calcistiche e ai luoghi connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i due DASPO, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Gli atti gli attribuiscono, sulla base dell’analisi di filmati e dell’attività investigativa della Digos, di avere avanzato verso un tifoso avversario e di averlo colpito con uno schiaffo durante una rissa. La difesa sostiene invece che il ricorrente sarebbe stato colpito e sarebbe quindi persona offesa. Il giudice non ha ancora deciso le censure di legittimità, ritenendo necessario acquisire i filmati sui quali si fondano i provvedimenti.
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