Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10332/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pellegrino impugnava la conferma in appello della condanna a 4 mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 159/2011: era stato sorpreso alla guida nonostante la revoca della patente (decreto prefettizio n.119/2012 notificato il 13/3/2013) mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Contestava la configurabilità del reato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.116/2024 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.73 nella parte in cui punisce la guida quando la revoca/sospensione della patente non sia motivata dalla pericolosità sociale emersa nella misura di prevenzione), rilevando inoltre che il provvedimento di aggravamento della misura notificato l'11/10/2021 non era ancora definitivo (impugnabile entro 10 giorni) e che la revoca prefettizia era temporalmente sganciata dalla misura.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Caltanissetta. Ha ritenuto necessario acquisire e valutare il decreto prefettizio di revoca della patente per verificare se la revoca fosse stata adottata in relazione alla pericolosità sociale accertata nella misura di prevenzione: se la revoca non fosse riconducibile a tale pericolosità, l'ipotesi di reato prevista dall'art.73 non può ritenersi integrata alla luce della sentenza costituzionale n.116/2024. Ha inoltre rigettato l'eccezione sull'effetto sospensivo dell'impugnazione del provvedimento di aggravamento, ricordando che ai sensi dell'art.10, comma 2, d.lgs.159/2011 l'impugnazione non sospende il decreto prefettizio di revoca.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    L'art.73 è stato applicato in primo grado per punire la guida con patente revocata a soggetto sottoposto a misura di prevenzione; la Corte di legittimità però richiama la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art.73 quando la revoca non sia riconducibile alla pericolosità sociale emersa nella misura di prevenzione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.116 del 5/6/2024 (depositata 2/7/2024)

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.73 nella parte in cui sanziona la condotta di chi, sottoposto a misura di prevenzione, guida dopo revoca/sospensione della patente se la ragione della revoca non è la pericolosità rilevata nella misura; pertanto occorre verificare il nesso tra revoca e misura per poter affermare la consumazione del reato.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Stabilisce che l'impugnazione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione non ha effetto sospensivo sul decreto prefettizio di revoca della patente: l'eventuale impugnazione dell'aggravamento non annulla automaticamente la revoca amministrativa.

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. in. 44259 del 19/11/2024 (Ardizzone Rv. 287152)

    Richiamata a supporto dell'orientamento secondo cui occorre valutare il contenuto del provvedimento prefettizio di revoca per stabilire se il reato è integrato alla luce della sentenza costituzionale.

Massime di principio

  • Quando si contesta una condotta prevista dall'art.73 d.lgs.159/2011, è fondamentale acquisire e valutare il decreto amministrativo di revoca/sospensione della patente per capire se la revoca è stata adottata in ragione della pericolosità sociale accertata nella misura di prevenzione: se non lo è, l'art.73 può essere irrimediabilmente escluso per incostituzionalità parziale.
  • La sentenza della Corte Costituzionale n.116/2024 limita l'ambito di applicazione dell'art.73: non basta la mera coincidenza tra misura di prevenzione e revoca della patente, è necessario un nesso motivazionale tra la revoca e la pericolosità alla base della misura.
  • L'impugnazione di un provvedimento di applicazione o aggravamento della misura di prevenzione non sospende automaticamente gli effetti di precedenti decreti prefettizi di revoca della patente (art.10, comma 2 d.lgs.159/2011): quindi non è sufficiente eccepire la non definitività dell'aggravamento per escludere la portata amministrativa della revoca.
  • In difesa, è strategico acquisire gli atti prefettizi (decreto di revoca, motivazioni, date e notifiche) e dimostrare temporalità o assenza di nesso motivazionale con la misura di prevenzione; se emerge che la revoca è legata a violazioni stradali o a fatti estranei alla pericolosità sociale accertata, si può chiedere l'esclusione del reato ex Corte Costituzionale.
  • La decriminalizzazione di talune condotte (es. guida senza patente in specifiche fattispecie) può incidere sull'interpretazione e sulla sanzionabilità di comportamenti collegati all'art.73, ma la verifica concreta dipende sempre dall'analisi del provvedimento di revoca e dalla normativa sopravvenuta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.