Cassazione Penale, Sentenza n. 10332/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pellegrino impugnava la conferma in appello della condanna a 4 mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 159/2011: era stato sorpreso alla guida nonostante la revoca della patente (decreto prefettizio n.119/2012 notificato il 13/3/2013) mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Contestava la configurabilità del reato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.116/2024 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.73 nella parte in cui punisce la guida quando la revoca/sospensione della patente non sia motivata dalla pericolosità sociale emersa nella misura di prevenzione), rilevando inoltre che il provvedimento di aggravamento della misura notificato l'11/10/2021 non era ancora definitivo (impugnabile entro 10 giorni) e che la revoca prefettizia era temporalmente sganciata dalla misura.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Caltanissetta. Ha ritenuto necessario acquisire e valutare il decreto prefettizio di revoca della patente per verificare se la revoca fosse stata adottata in relazione alla pericolosità sociale accertata nella misura di prevenzione: se la revoca non fosse riconducibile a tale pericolosità, l'ipotesi di reato prevista dall'art.73 non può ritenersi integrata alla luce della sentenza costituzionale n.116/2024. Ha inoltre rigettato l'eccezione sull'effetto sospensivo dell'impugnazione del provvedimento di aggravamento, ricordando che ai sensi dell'art.10, comma 2, d.lgs.159/2011 l'impugnazione non sospende il decreto prefettizio di revoca.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
L'art.73 è stato applicato in primo grado per punire la guida con patente revocata a soggetto sottoposto a misura di prevenzione; la Corte di legittimità però richiama la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art.73 quando la revoca non sia riconducibile alla pericolosità sociale emersa nella misura di prevenzione.
Sentenza Corte Costituzionale n.116 del 5/6/2024 (depositata 2/7/2024)
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.73 nella parte in cui sanziona la condotta di chi, sottoposto a misura di prevenzione, guida dopo revoca/sospensione della patente se la ragione della revoca non è la pericolosità rilevata nella misura; pertanto occorre verificare il nesso tra revoca e misura per poter affermare la consumazione del reato.
art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011
Stabilisce che l'impugnazione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione non ha effetto sospensivo sul decreto prefettizio di revoca della patente: l'eventuale impugnazione dell'aggravamento non annulla automaticamente la revoca amministrativa.
Giurisprudenza di legittimità - Sez. in. 44259 del 19/11/2024 (Ardizzone Rv. 287152)
Richiamata a supporto dell'orientamento secondo cui occorre valutare il contenuto del provvedimento prefettizio di revoca per stabilire se il reato è integrato alla luce della sentenza costituzionale.
Massime di principio
- Quando si contesta una condotta prevista dall'art.73 d.lgs.159/2011, è fondamentale acquisire e valutare il decreto amministrativo di revoca/sospensione della patente per capire se la revoca è stata adottata in ragione della pericolosità sociale accertata nella misura di prevenzione: se non lo è, l'art.73 può essere irrimediabilmente escluso per incostituzionalità parziale.
- La sentenza della Corte Costituzionale n.116/2024 limita l'ambito di applicazione dell'art.73: non basta la mera coincidenza tra misura di prevenzione e revoca della patente, è necessario un nesso motivazionale tra la revoca e la pericolosità alla base della misura.
- L'impugnazione di un provvedimento di applicazione o aggravamento della misura di prevenzione non sospende automaticamente gli effetti di precedenti decreti prefettizi di revoca della patente (art.10, comma 2 d.lgs.159/2011): quindi non è sufficiente eccepire la non definitività dell'aggravamento per escludere la portata amministrativa della revoca.
- In difesa, è strategico acquisire gli atti prefettizi (decreto di revoca, motivazioni, date e notifiche) e dimostrare temporalità o assenza di nesso motivazionale con la misura di prevenzione; se emerge che la revoca è legata a violazioni stradali o a fatti estranei alla pericolosità sociale accertata, si può chiedere l'esclusione del reato ex Corte Costituzionale.
- La decriminalizzazione di talune condotte (es. guida senza patente in specifiche fattispecie) può incidere sull'interpretazione e sulla sanzionabilità di comportamenti collegati all'art.73, ma la verifica concreta dipende sempre dall'analisi del provvedimento di revoca e dalla normativa sopravvenuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10313/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10314/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10316/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10317/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10320/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10323/2025 del 14/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →