Sentenza n. 160/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento emesso della Prefettura di Pisa – Area IV – Prot. Uscita n.-OMISSIS-del 11.04.2025, notificato al ricorrente in data 11.04.2024, avente ad oggetto: “la revoca delle misura di accoglienza” poste in favore del medesimo ricorrente di cui ha beneficiato in quanto inserito nel sistema di assistenza per richiedenti la protezione internazionale ai sensi del D.lgs n. 142 del 2015; - l’ingiunzione al pagamento – da parte del medesimo ricorrente – di “versare la somma di € 1.067,60, quale rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito (sulla base del costo lordo pro-capite pro-die, comprensivo del pocket money erogato, della convenzione in essere tra l’ente gestore e questa Prefettura pari ad € 26,69 e successive rinegoziazioni) a partire dal suddetto momento di superamento della soglia dell’assegno sociale e fino all’adozione del presente provvedimento di revoca, mediante versamento da effettuare [...] e riportando nella causale il protocollo del provvedimento nel termine di 30 giorni dalla notifica, sotto pena di atti esecutivi”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza e ingiunzione di rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Pisa che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, ha revocato le misure di accoglienza dopo avere accertato la percezione di redditi superiori alla soglia dell'assegno sociale e gli ha ingiunto il pagamento di euro 1.067,60, calcolati sulla base del costo lordo pro capite giornaliero delle prestazioni erogate. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 17 e 20 della direttiva 2013/33/UE e dell'art. 14 d.lgs. n. 142/2015, sostenendo che la disciplina nazionale consentirebbe una revoca automatica, senza valutazione individuale, senza considerare la stabilità e la durata del lavoro e senza prevedere una riduzione graduale delle misure, nonché in assenza dell'occultamento delle risorse. Con il secondo motivo ha contestato l'ingiunzione di rimborso, deducendo che l'importo fosse sproporzionato perché parametrato ai costi complessivamente sostenuti dall'amministrazione, anziché all'effettivo indebito godimento e alla concreta situazione economica e personale del richiedente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto legittima la revoca delle misure di accoglienza. L'art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 è stato interpretato conformemente agli artt. 17 e 20 della direttiva 2013/33/UE: la disponibilità sopravvenuta di mezzi economici sufficienti può giustificare la decadenza dalle misure, purché sia accertata con valutazione individuale e discrezionale, riferita alle condizioni attuali dell'interessato e a redditi stabili o duraturi, collocati in un arco temporale congruo. Nel caso concreto, il rapporto di lavoro iniziato nel giugno 2024 era stato trasformato a tempo indeterminato dal novembre 2024 e il ricorrente aveva percepito, fino al febbraio 2025, redditi superiori alla soglia dell'assegno sociale; l'istruttoria e la motivazione sulla revoca sono state quindi ritenute sufficienti. È stata invece annullata la parte del provvedimento relativa all'ingiunzione di rimborso. L'amministrazione si era limitata a moltiplicare il costo pro capite giornaliero delle prestazioni per il periodo considerato, senza esplicitare valutazioni sulla proporzionalità dell'importo, sul grado di superamento della soglia reddituale, sul miglioramento effettivo delle condizioni di vita, sulla sufficienza dei mezzi per un periodo congruo e sul comportamento collaborativo o eventualmente ostruzionistico del richiedente. La possibilità di rateizzazione non sana il vizio, poiché l'illegittimità riguarda l'ammontare complessivo dell'ingiunzione. Le spese di lite sono state compensate; è stato liquidato al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato il compenso di euro 2.284,50, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 142/2015
il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata ... ha accesso alle misure di accoglienza; la valutazione dell'insufficienza dei mezzi è effettuata con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale
La soglia dell'assegno sociale costituisce un parametro legislativo di riferimento per valutare l'insufficienza dei mezzi, ma la concreta situazione economica dell'interessato deve essere valutata in modo individuale.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
revoca delle misure d'accoglienza in caso di accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti
La disposizione consente la revoca quale decadenza con effetti ex nunc quando una nuova valutazione della situazione lavorativa e reddituale dimostri la sopravvenuta disponibilità di mezzi sufficienti; non legittima però un automatismo.
art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
le misure ... sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente ... e sono motivate
La revoca deve essere individualizzata, proporzionata e motivata, con riguardo alla situazione del richiedente.
art. 23, comma 5, d.lgs. 142/2015
il provvedimento di riduzione o revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione
La revoca produce effetti ex nunc dalla comunicazione del provvedimento.
art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015
nell'ipotesi di revoca ... il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito
L'obbligo di rimborso non autorizza il recupero automatico e integrale dei costi contabili: la quantificazione deve essere motivata e proporzionata alla concreta situazione del richiedente.
art. 17, paragrafi 3 e 4, direttiva 2013/33/UE
gli Stati membri possono subordinare la concessione ... alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti ...; possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi ... qualora dispongano di sufficienti risorse
La direttiva consente di subordinare l'accesso all'accoglienza all'assenza di mezzi sufficienti e di chiedere una compartecipazione o un rimborso, ma richiede che la disponibilità reddituale sia effettiva e sufficiente e che la misura sia proporzionata.
art. 20, paragrafo 3, direttiva 2013/33/UE
gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza
La disposizione disciplina una specifica ipotesi di riduzione o revoca per occultamento di risorse; non impedisce, secondo il TAR, una revoca nazionale fondata sulla sopravvenuta disponibilità di mezzi sufficienti, purché interpretata in senso conforme e applicata individualmente.
art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE
le decisioni ... sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate ... tenendo conto del principio di proporzionalità
Le decisioni di riduzione, revoca o applicazione di sanzioni devono essere individuali, motivate e proporzionate alla situazione della persona interessata.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Il compenso professionale liquidato a favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stato dimezzato.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici sufficienti, prevista dall'art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, costituisce una decadenza con effetti ex nunc e richiede una valutazione individuale e discrezionale della complessiva situazione economica e personale del richiedente; non può fondarsi sul mero superamento aritmetico della soglia dell'assegno sociale.
- Ai fini della revoca, i mezzi economici pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale devono presentare carattere stabile o duraturo, riferirsi alle condizioni attuali del richiedente e risultare idonei ad assicurare il suo sostentamento per un arco temporale congruo; la soglia dell'assegno sociale è un parametro di orientamento e uniformità, non un automatismo decisorio.
- L'obbligo di rimborso dei costi delle misure di accoglienza non consente all'amministrazione di recuperare automaticamente e integralmente il costo contabile pro capite delle prestazioni erogate. L'importo deve essere determinato mediante istruttoria e motivazione puntuali, considerando almeno il superamento della soglia reddituale, la sufficienza e la durata dei mezzi, il miglioramento delle condizioni di vita e il comportamento collaborativo o ostruzionistico del richiedente.
- La quantificazione del rimborso deve rispettare il principio di proporzionalità e non deve creare disincentivi all'integrazione socioeconomica tali da rendere preferibile la permanenza nel sistema di accoglienza; la rateizzazione dell'importo non sana l'illegittimità derivante dall'assenza di una motivazione sulla sua misura complessiva.
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