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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17529/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/09/2023 del Tribunale di Lecce che ha dichiarato inammissibile e comunque rigettato la richiesta di riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 623, 627 c.p.p. con riferimento agli artt. 273, 192 c.p.p.) sostenendo che il c.d. "principio di assorbimento" non sarebbe applicabile quando, nelle more del rinvio, sia intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, poiche' ciò priverebbe l'indagato del rimedio di cui all'art. 309 c.p.p.; richiamava anche precedente giurisprudenza e un caso sovrapponibile relativo al figlio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, trattandosi di procedimento cautelare incidentale, la sopravvenienza di una sentenza di condanna (anche non definitiva) preclude in genere la rinnovazione della verifica sulla sussistenza originaria dei gravi indizi salvo che siano prodotti elementi nuovi idonei a modificare la valutazione indiziaria. Ha altresì ritenuto non decisive le argomentazioni difensive (richiami a precedenti e l'assoluzione parziale) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma penale oggetto dell'accusa (associazione di tipo mafioso); la Corte ricorda che la condanna in primo grado conferma e rafforza la consistenza indiziaria rispetto a tale reato

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Norma penale collegata alle fattispecie contestate; richiamata nell'imputazione e nella valutazione complessiva degli indizi

  • art. 629 c.p.

    Norma relativa al reato (estorsione) per cui vi e' stata un'assoluzione parziale; la Corte osserva che l'assoluzione limitata non invalida necessariamente la valutazione indiziaria complessiva

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Richiamata come presunzione invocata dal Tribunale per ritenere sussistenti esigenze cautelari; la sentenza ne utilizza il principio a supporto della conferma della misura cautelare

  • art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Norma procedurale sulle impugnazioni; contestata dal ricorrente ma la Corte ritiene corretta l'applicazione in ordine all'inammissibilità della rilevazione dei gravi indizi dopo la condanna

  • art. 627 c.p.p.

    Norma sulle impugnazioni per cassazione; richiamata nella doglianza sulla legittimità dell'ammissibilità del riesame ma interpretata dalla Corte in senso restrittivo alla luce del rapporto tra procedimento cautelare e giudizio di merito

  • art. 273, commi 1 e 1-bis c.p.p.

    Norme relative alle indagini difensive ed acquisizione di elementi; la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato elementi nuovi tali da modificare la valutazione cautelare

  • art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.

    Norme relative alle prove documentali e al loro deposito; richiamate nella contestazione sulla corretta istruttoria ma non ritenute idonee a cambiare l'esito

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina il riesame della misura cautelare; la Corte valuta che il rimedio di cui all'art. 309 non viene vanificato dalla sopravvenuta sentenza di condanna, perché quest'ultima assorbe la valutazione indiziaria originaria salvo nuovi elementi

  • art. 533 c.p.p.

    Criterio probatorio del giudizio di merito (oltre ogni ragionevole dubbio); la Corte sottolinea la differenza tra il criterio "pieno" del merito e la valutazione prognostica cautelare

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; citata nella parte dispositiva della sentenza

Massime di principio

  • Il procedimento cautelare e' incidentale e svolge funzione prognostica: la verifica dei gravi indizi e' sostanzialmente superata dalla sentenza di merito che accerta la responsabilita' con criterio piu' rigoroso.
  • Se, nelle more di un rinvio, interviene una sentenza di condanna in primo grado, salvo nuovi elementi di prova, il riesame cautelare non puo' ripetere una valutazione degli indizi difforme da quella già compiuta dalla sentenza di merito.
  • Per ottenere la riapertura o il positivo esito del riesame dopo una condanna sopravvenuta, la difesa deve allegare e documentare elementi nuovi, concreti e specifici, idonei a mutare la valutazione degli indizi all'epoca dell'adozione della misura.
  • Un'assoluzione parziale limitata a singole condotte non e' necessariamente idonea a inficiarne la complessiva consistenza indiziaria, specie se altri capi o circostanze rafforzano l'accusa.
  • I richiami a precedenti giurisprudenziali vanno valutati nel concreto: sentenze apparentemente analoghe possono essere distinguibili per la diversa conoscenza degli atti o per la diversa evoluzione processuale.

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