Ordinanza n. 5785/2026 - Roma, Sezione 2
Reclamo per l’ottemperanza a giudicato per l’esecuzione di decreto della Corte di Appello di Roma con decreto ex L. 24/3/2001 n. 89 depositato in data 16/9/2021 n. cronol. 1318/2021 - R.G. 51407/2021, già ordinata con sentenza di questo Tribunale n. 1423/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione del giudizio di ottemperanza e del reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., relativo all'esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Roma per equa riparazione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto reclamo nell'ambito di un giudizio di ottemperanza già introdotto per l'esecuzione di un giudicato formatosi su un decreto della Corte di Appello di Roma relativo a somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001. La questione esaminata dal Tribunale riguarda l'applicabilità della disciplina sopravvenuta che consente ai creditori di rinnovare la domanda di pagamento e, per i due anni successivi al decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, impedisce l'inizio di nuove azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e sospende quelli già pendenti. Il Collegio ha ritenuto che tale disciplina si applichi anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti liquidati fino al 31 dicembre 2021 e a ogni fase e grado del giudizio, compresi gli incidenti di esecuzione e il reclamo proposto ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e della causa speciale di sospensione prevista dall'art. 1, comma 817, lettera m), della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Secondo il Collegio, la novella si applica a tutti i giudizi di ottemperanza relativi a crediti da equa riparazione liquidati fino al 31 dicembre 2021, senza limitazioni quanto alla fase o al grado del giudizio. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Consente il reclamo nell'ambito del giudizio di ottemperanza; il reclamo è stato ritenuto ricompreso nella sospensione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 79 c.p.a.
Costituisce la base processuale per disporre la sospensione del giudizio in presenza della causa speciale prevista dalla legge.
art. 5-sexies, comma 12-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89
per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La disposizione si applica ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021 e comporta la sospensione dei giudizi di ottemperanza già pendenti per i due anni previsti, comprendendo ogni fase e grado, inclusi gli incidenti di esecuzione.
art. 1, comma 817, lettera m), legge 30 dicembre 2024, n. 207
Ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, stabilendo la facoltà di rinnovo della domanda di pagamento e la sospensione temporanea delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza.
Massime di principio
- La disciplina speciale introdotta dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 si applica a tutti i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021.
- La sospensione prevista dalla disciplina speciale sui pagamenti dell'equa riparazione opera per ogni fase e grado del giudizio di ottemperanza, compresi gli incidenti di esecuzione e i reclami proposti ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a.
- Quando ricorrono i presupposti temporali e oggettivi previsti dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, il giudice dell'ottemperanza deve sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 79 c.p.a. per il periodo stabilito dalla disposizione speciale.
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