Sentenza del 08/07/2020 n. 14275 - Corte di Cassazione
IVA - Fatture emesse dal cedente senza applicazione dell'IVA - Irregolarità formale - Responsabilità del cessionario o committente - Sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contendere riguarda la ricezione da parte della cessionaria di fatture emesse dal cedente senza indicazione dell'ammontare dell'IVA e senza l'annotazione sostitutiva prevista (es. operazione non imponibile). La questione è se il cessionario sia tenuto a valutare la correttezza sostanziale della qualificazione fiscale dell'operazione o, al contrario, sia solo obbligato a verificare la presenza delle annotazioni sostitutive e, in mancanza di queste, a procedere alla regolarizzazione. La CTR aveva escluso la responsabilità del cessionario ritenendo che non debba effettuare valutazioni giuridiche sulla natura dell'operazione; la Cassazione ha esaminato se, pur non essendo richiesto un controllo sostanziale, il cessionario abbia l'obbligo di accertare la presenza delle annotazioni previste e di regolarizzare le fatture irregolari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR avesse falsamente applicato l'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997. Pur consolidando il principio che il cessionario non deve svolgere un controllo di natura sostanziale sulla qualificazione fiscale dell'operazione, la Corte ha stabilito che la mancanza dell'indicazione dell'imposta in fattura è una irregolarità formale ex art. 21 DPR 633/1972 e impone al cessionario di verificare la presenza delle annotazioni sostitutive previste; in mancanza deve procedere alla regolarizzazione. L'omessa regolarizzazione ostacola l'attività di controllo e recupero dell'imposta e quindi è sanzionabile anche se il cedente abbia poi versato l'imposta. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata e, decidendo nel merito, il ricorso della contribuente è respinto; la resistente è condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997
Disciplina la responsabilità del cessionario/committente per la mancata regolarizzazione di fatture irregolari; la Corte interpreta la norma nel senso che il cessionario non deve svolgere un controllo sostanziale sulla qualificazione fiscale, ma è obbligato a verificare la presenza delle annotazioni sostitutive e a regolarizzare in loro assenza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
art. 21, comma 2 lett. i) e comma 6, DPR n. 633/1972
Stabilisce gli elementi obbligatori della fattura (aliquota, ammontare dell'imposta, imponibile) e i casi in cui l'ammontare dell'imposta può essere omesso con l'obbligo di inserire specifiche annotazioni; la Corte rileva che l'assenza dell'indicazione dell'imposta senza annotazione costituisce irregolarità formale che richiede intervento della cessionaria.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
La norma è richiamata rispetto al carattere non punibile delle violazioni meramente formali; la Corte afferma che l'omessa regolarizzazione prevista dall'art. 6 comma 8 non è una mera formalità quando ostacola l'azione di controllo e il recupero dell'imposta, perciò resta sanzionabile.
Massime di principio
- Il cessionario/committente non è obbligato a svolgere un controllo sostanziale o a sindacare la qualificazione fiscale data dal cedente alla operazione.
- Se una fattura è priva dell'indicazione dell'ammontare dell'IVA, il cessionario deve verificare la presenza delle annotazioni sostitutive previste dall'art. 21 DPR 633/1972 (es. operazione non imponibile).
- In assenza delle annotazioni prescritte, il cessionario è tenuto a procedere alla regolarizzazione; il mancato adempimento comporta responsabilità sanzionatoria ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997.
- Il fatto che il cedente abbia successivamente versato l'imposta non esclude la sanzionabilità del cessionario: l'omessa regolarizzazione può ostruire o ritardare le attività di controllo e il recupero dell'imposta.
- Le irregolarità esclusivamente formali non rilevano ai fini sanzionatori solo se non pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo né la determinazione della base imponibile; la regolarizzazione ha funzione di agevolare l'accertamento nei confronti del cedente.
- Pratica consigliata per il cessionario: controllare immediatamente la fattura per la presenza delle annotazioni richieste, richiedere al cedente la correzione o emettere gli atti di regolarizzazione previsti e conservare le comunicazioni/documentazione a prova dell'avvenuto adempimento.
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