Cassazione Civile, Ordinanza n. 11921/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte della società resistente. Di conseguenza ha dichiarato il giudizio di cassazione estinto per rinuncia, senza pronunciare sulle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia riguardava più giudizi riuniti aventi ad oggetto un rapporto relativo alla locazione di un capannone a uso produttivo situato nel Porto Turistico di Varazze, capannone che la società resistente deteneva in leasing. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, affidandolo a sei motivi, ma il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto specifico dei motivi di ricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, non si fa luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
Come è indicizzato
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