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Sentenza

Sentenza n. 817/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 529, depositata il 22.05.2024, all’esito del procedimento iscritto al n. 3210/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 529 del 22 maggio 2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato ad attribuirgli la Carta elettronica del docente del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo al Ministero, avvenuta il 26 settembre 2024, e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era stata regolarmente notificata al Ministero, il termine di 120 giorni era inutilmente decorso e il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze. Nel merito, ha accertato che non risultava l’esecuzione della sentenza e ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo le somme riconosciute dal giudice del lavoro. Per l’eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile decorso del termine ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo. Le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per provvedere, nominare un commissario ad acta e adottare le misure consequenziali previste dal codice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Impone il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione; il suo inutile decorso ha contribuito a fondare l’ammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice del lavoro.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione novellatrice dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in materia di penalità di mora.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato recante una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine definito e concretamente verificabile.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire soltanto dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e di pagare le somme dovute.
  • La persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una condanna pecuniaria può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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