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Sentenza

Sentenza n. 4421/2026 - Roma, Sezione 5

per l’esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, nel capo che prevede la condanna di quest’ultima “… all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione necessarie a riparare la copertura dei locali condotti in locazione da -OMISSIS-e indicate dal CTU nella relazione depositata”, fissando all’uopo un termine non superiore a 60 giorni o il diverso ritenuto di giustizia.

Giustizia amministrativa202409456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato l’INPS all’esecuzione delle opere di manutenzione necessarie a riparare la copertura dei locali condotti in locazione dalla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutivo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte dell’INPS, del capo della sentenza civile che imponeva l’esecuzione di tutte le opere di manutenzione necessarie alla riparazione della copertura dei locali, secondo quanto indicato dal consulente tecnico d’ufficio. Il giudizio di ottemperanza relativo a una pronuncia del giudice ordinario è stato prospettato come finalizzato esclusivamente all’attuazione del titolo giudiziale, mediante verifica dell’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione. Sulla base delle precedenti ordinanze istruttorie della Sezione e della relazione depositata dall’INPS il 26 gennaio 2026, è emerso che l’amministrazione aveva eseguito solo parzialmente quanto disposto dalla sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’INPS aveva dato esecuzione solo parziale al titolo giudiziale. Ha precisato che l’ottemperanza a sentenze del giudice civile ha carattere meramente esecutivo e non consente integrazioni del titolo né nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Ha quindi condannato l’INPS a dare definitiva esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’INPS, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Le spese, pari a 700 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario è diretto ad accertare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione e ad assicurare l’attuazione del titolo, senza consentire integrazioni della pronuncia o nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando la pubblica amministrazione ha dato esecuzione solo parziale a una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare il completamento delle attività dovute entro un termine prefissato.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone i poteri sostitutivi e il termine per l’intervento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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