Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07310/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché non rientrante nei motivi di impugnazione consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il ricorrente non ha dedotto alcuna di tali censure.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta costituisce il titolo processuale impugnato; su di essa operano limiti speciali alla ricorribilità per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere trattato secondo il rito camerale previsto per le impugnazioni inammissibili o non consentite.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per specifici motivi: invalidità della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    La dedotta omissione della declaratoria di cause di proscioglimento non rientra, nel caso concreto, tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento relativa a un reato in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni per cassazione sono tassative e non possono fondarsi su censure estranee ai motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso avverso il patteggiamento, se non si traduce in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
  • Quando il ricorso non deduce uno dei motivi tipici ammessi contro la sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.