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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5407/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per tentato furto in abitazione (due fucili di caccia, fatto del 25/02/2020). Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancato accertamento del fatto, mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria, eccessività della pena e mancata valutazione delle doglianze proposte in sede di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la decisione dei giudici di merito circa la responsabilità dell'imputato: la desistenza volontaria è stata esclusa perché l'interruzione dell'azione delittuosa è avvenuta a seguito dell'intervento di un vicino e non per una scelta volontaria dell'agente; le dichiarazioni della persona offesa (sul fatto che il Colonna avesse più volte suonato il clacson per allertare il complice) hanno corroborato la configurabilità del tentativo di furto; la pena applicata, inferiore alla media edittale, è stata ritenuta adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 (dep. 2019, Rv. 275647 — 01)

    Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 - dep. 2019, Rv. 275647 — 01

    Precisazione giurisprudenziale secondo cui la desistenza volontaria o il recesso attivo richiedono una scelta volontaria dell'agente di interrompere l'azione criminosa o di compiere un atto idoneo a scongiurare l'evento; non è desistenza la cessazione dell'azione determinata da cause esterne indipendenti dalla volontà dell'agente.

Massime di principio

  • La desistenza volontaria è riconosciuta solo se l'interruzione dell'attività criminosa è frutto di una decisione autonoma dell'agente; se l'azione si arresta per intervento esterno (es. intervento di terzi, scoperta accidentale), non opera la causa estintiva.
  • Le dichiarazioni della persona offesa che descrivono comportamenti coordinati tra più soggetti (es. segnalazioni via clacson) possono consolidare la prova del tentativo e della partecipazione a un piano criminoso.
  • La Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione del disvalore della condotta e nella determinazione della pena entro i limiti edittali; tali valutazioni, se logicamente motivate, sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
  • Le conclusioni difensive depositate tardivamente possono non incidere sull'esito del processo se i motivi di merito sono considerati privi di pregio e la motivazione dei giudici risulta congrua.
  • In casi analoghi è cruciale documentare chiaramente un atto volontario di desistenza (ad es. dichiarazioni dell'imputato, comportamenti manifesti volti a impedire il reato) per ottenere l'applicazione dell'istituto estintivo.

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