Sentenza del 12/04/2022 n. 3349 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n.27 /2022 IMU - Pagamento effettuato per errore ad un diverso Comune - Obbligo comunicazione al Comune percettore - Estinzione dell'obbligazione tributaria - Obbligo del Comune percettore di riversare l'imposta al Comune creditore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. 378978 del 9/12/2019 relativa a TARSU 2011-2012, TARES 2013 e TARI 2015-2016 per un immobile. L'appellante ha censurato la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento propedeutici all'ingiunzione, deducendo che l'attestazione del messo notificatore documentava solo l'invio tramite raccomandata dall'ufficio postale ma non la effettiva consegna al destinatario, essendo la fase di consegna demandata al servizio postale.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'attestazione del messo, avendo questi affidato la consegna al servizio postale, documenta solamente il primo segmento dell'attività notificatoria (deposito al servizio postale) e non la consegna al destinatario; tale carenza documentale incide sull'efficacia recettizia degli atti notificatori. Per tale vizio procedurale è stato accolto l'appello senza necessità di esaminare le ulteriori censure. Area s.r.l. è stata condannata alla refusione delle spese in favore della ricorrente nella misura complessiva di € 1.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 3
Il comma stabilisce che, quando la notifica è eseguita dal messo notificatore, quest'ultimo non è tenuto ad acquisire la sottoscrizione dell'originale della relata da parte del destinatario. Tuttavia, la norma si applica quando il messo procede materialmente alla consegna; se il messo si avvale del servizio postale, la sua attestazione documenta solo l'affidamento al servizio e non sostituisce la prova della effettiva consegna al destinatario.
Principio della "fede privilegiata" degli atti pubblici (atto pubblico fidefacente)
L'attestazione del messo ha efficacia di fede privilegiata riguardo al segmento da lui svolto (ad es. rilascio dell'atto all'ufficio postale), ma non si estende automaticamente alle attività svolte da soggetti terzi (es. servizio postale). Per le notifiche recettizie è necessaria la documentazione dell'effettiva consegna al destinatario.
Massime di principio
- La prova della corretta notifica di atti recettizi (avvisi di accertamento, ingiunzioni) richiede documentazione completa che comprovi non solo l'affidamento dell'atto al servizio postale ma anche la sua effettiva consegna al destinatario; in mancanza la notifica può essere viziata e l'atto impugnato può essere annullato.
- Quando il messo notificatore si avvale del servizio postale, l'attestazione del messo vale per il primo segmento (consegna al servizio postale) ma non esonera dall'obbligo di produrre la prova della consegna al destinatario (es. ricevuta di ritorno firmata).
- La regolarità formale delle notifiche è essenziale nei procedimenti tributari: errori o lacune documentali nella catena di notificazione possono determinare l'accoglimento dei ricorsi anche se il merito dell'imposta non viene esaminato.
- In caso di pagamento effettuato per errore a un Comune diverso dall'effettivo creditore (principio richiamato nella massima introduttiva), il contribuente deve comunicare al Comune percettore gli estremi del versamento per attivare la procedura di riversamento; questa genera una novazione del rapporto con estinzione dell'obbligazione a carico del contribuente e nascita di un'obbligazione identica a carico del Comune erroneo destinatario del pagamento.
- Conseguenze pratiche: il contribuente dovrebbe conservare e produrre sempre prove di pagamento e di ricezione delle comunicazioni; l'ente che ha commesso vizi nella notifica può essere condannato alle spese processuali.
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