Sentenza n. 1313/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 278/2024, pubblicata in data 12/03/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 278/2024, limitatamente al pagamento delle spese legali liquidate in euro 800 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 278/2024, passata in giudicato il 5 novembre 2024, nella parte relativa alle spese legali liquidate dal giudice ordinario in euro 800 oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha precisato di avere proposto con separato ricorso l'ottemperanza per il pagamento del capitale dovuto, già definita con altra sentenza del TAR.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a una sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300 oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato. Il Collegio ha tenuto conto, nella liquidazione delle spese, del limitato valore della controversia, dell'attività difensiva svolta e dell'inutile duplicazione di giudizi derivante dalla proposizione di due distinti ricorsi per l'esecuzione della medesima sentenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, nominando eventualmente un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, comprese le statuizioni relative alla liquidazione delle spese legali, quando l'Amministrazione obbligata rimanga inadempiente dopo la notificazione della sentenza e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che intervenga in sostituzione dell'Amministrazione, su istanza della parte interessata, qualora il termine assegnato per l'esecuzione rimanga inutilmente decorso.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, ma la loro liquidazione può essere modulata in ragione del valore limitato della controversia, dell'attività difensiva svolta e dell'eventuale duplicazione di giudizi relativi alla medesima sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1535/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1596/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1597/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12517/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12518/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12519/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →