Ordinanza del 18/06/2019 n. 16253 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - Tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici - Richiesta in sede di verifica di stampa cartacea - - Mancata registrazione di fatture emesse - Contenzioso tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo sanzionabile la mancata esibizione immediata delle scritture contabili tenute su supporti informatici. L’equipollenza tra registrazioni meccanografiche e cartacee opera solo se i dati sono aggiornati e stampati contestualmente alla richiesta degli organi verificatori e in loro presenza; inoltre, la conservazione delle scritture presso un luogo diverso da quello dichiarato deve risultare previamente comunicata o attestata dal terzo depositario. La sentenza regionale è stata cassata, il ricorso originario della contribuente respinto e le spese di legittimità liquidate in euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.
Tenuta meccanografica dei registri contabili e obbligo di stampa contestuale durante la verifica fiscale
Tenuta meccanografica dei registri contabili e verifica fiscale
La pronuncia riguarda la legittimità delle sanzioni irrogate per la mancata registrazione nel registro IVA di quattro fatture emesse nell’anno d’imposta 1999. La questione centrale concerne l’efficacia delle registrazioni informatiche in sostituzione della stampa cartacea e gli obblighi del contribuente durante l’accesso degli organi verificatori.
Vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 18 gennaio 2011, che aveva respinto l’appello dell’Amministrazione e confermato l’annullamento dell’atto di contestazione emesso nei confronti di Giglio III s.r.l. in liquidazione.
L’atto contestava la mancata annotazione, nel registro IVA, di quattro fatture emesse relative all’anno d’imposta 1999. Secondo i giudici di merito, i dati delle operazioni erano comunque memorizzati su supporti informatici e la società si era resa disponibile a effettuare la stampa presso un’altra sede. Le irregolarità erano state quindi qualificate come meramente formali.
La società intimata non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Censure dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 23, 35 e 52, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché l’omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi.
L’Amministrazione ha evidenziato che, durante l’accesso presso la sede legale della società all’Aquila, era stata richiesta la verifica dei dati relativi alle operazioni attive memorizzati sul computer e la loro trascrizione su supporto magnetico. La contribuente avrebbe dichiarato di non poter esibire immediatamente le scritture perché l’elaborazione avveniva a Roma.
L’Agenzia ha inoltre sostenuto che:
- il luogo diverso dalla sede legale in cui erano tenute le scritture non era stato previamente comunicato all’Ufficio;
- mancava l’attestazione del soggetto terzo depositario prevista dalla normativa IVA;
- la tenuta meccanografica dei registri era regolare solo quando i dati risultavano aggiornati sui supporti magnetici e venivano stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti e in loro presenza;
- la disponibilità a stampare i registri in un momento successivo e presso altra sede non era sufficiente a escludere l’irregolarità;
- l’atto sanzionatorio era stato emesso per la mancata annotazione delle quattro fatture nel registro esaminato durante l’accesso.
Regola sulla tenuta dei registri con sistemi meccanografici
L’art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, anche in assenza della trascrizione cartacea dei dati relativi all’esercizio corrente entro i termini di legge, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- i dati risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici anche in sede di controlli e ispezioni;
- i dati vengono stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti e in loro presenza.
La Corte richiama inoltre le successive estensioni legislative della disciplina. La L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 3, ha ampliato la regolarità ai dati dell’esercizio per il quale non erano ancora scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni annuali. La L. 27 dicembre 2007, n. 244, art. 1, ha poi considerato regolari i dati relativi all’esercizio i cui termini dichiarativi non fossero scaduti da oltre tre mesi, sempre nel rispetto dei requisiti dell’aggiornamento informatico e della stampa contestuale.
Efficacia retroattiva della disciplina
La Corte afferma che l’art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357 del 1994 ha efficacia retroattiva nella parte in cui esclude l’applicazione delle sanzioni relative al mancato adempimento di obblighi formali di registrazione cartacea.
La retroattività opera tuttavia entro i presupposti e i limiti previsti dalla norma. Le registrazioni meccanografiche sono equiparate a quelle cartacee soltanto se i dati sono aggiornati e la stampa viene eseguita contestualmente alla richiesta degli organi verificatori e alla loro presenza. La mera esistenza dei dati su supporti informatici o la successiva disponibilità alla stampa non è sufficiente.
La Corte richiama, sul punto, Cass., ordinanza 29 novembre 2017, n. 28557, e Cass. 6 dicembre 2011, n. 26177.
Luogo di conservazione delle scritture contabili
La disciplina dell’epoca prevedeva, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, che nella dichiarazione di inizio attività fosse indicato il luogo o i luoghi in cui erano tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti.
L’art. 52, comma 10, dello stesso decreto consentiva al contribuente, in sede di accesso, di dichiarare che le scritture contabili si trovavano presso altri soggetti, ma tale dichiarazione doveva essere accompagnata da una specifica attestazione del soggetto depositario.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che non risultava provata l’esistenza di tale attestazione. Pertanto, la circostanza che l’elaborazione dei dati avvenisse presso una sede diversa da quella sottoposta a verifica non poteva giustificare la mancata esibizione immediata delle scritture.
Rilevanza dell’omessa esibizione immediata
La mancata stampa e consegna delle scritture al momento dell’accesso non costituisce una mera irregolarità formale priva di conseguenze. Essa incide concretamente sull’attività di verifica per due ragioni:
- impedisce agli organi verificatori di effettuare con la necessaria immediatezza i controlli sulla contabilità;
- fa venir meno l’effetto di “congelamento” dei dati alla data dell’accesso.
La stampa differita, effettuata oltre due mesi dopo l’accesso e presso un altro luogo, non garantiva infatti che i dati esibiti corrispondessero a quelli esistenti alla data della verifica. La contestuale stampa in presenza dei verificatori è quindi funzionale non soltanto alla disponibilità materiale della documentazione, ma anche alla sua immodificabilità sostanziale rispetto al momento dell’accesso.
Decisione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha quindi:
- accolto il ricorso dell’Amministrazione;
- cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo;
- deciso la causa nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto;
- respinto il ricorso originario della contribuente contro l’atto sanzionatorio;
- compensato integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- condannato la parte intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.
La decisione è stata assunta a Roma il 27 marzo 2019 e depositata in cancelleria il 18 giugno 2019.
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