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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36211/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente pubblico contrattualizzato, inquadrato nella categoria D1, che aveva agito in primo grado chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal demansionamento subito dal 1 febbraio 2006: danno alla professionalità, danno biologico, danno esistenziale e perdita di chance per il mancato conferimento di una posizione organizzativa, oltre all’ordine di reintegra nelle mansioni proprie della qualifica. In appello la domanda era stata rigettata perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provato il demansionamento e aveva valorizzato gli ordini di servizio che attribuivano al lavoratore funzioni di responsabile del procedimento, ufficiale rogante e funzionario addetto allo sportello telematico, giudicandole equivalenti al profilo D1. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali e di principi costituzionali/convenzionali, sostenendo che il datore non avesse contestato le allegazioni sullo svuotamento delle mansioni e che dovesse gravare su di esso l’onere di provare l’esatto adempimento; 2) violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e del contratto collettivo integrativo, lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente comparato in astratto le mansioni e non avesse considerato lo svuotamento sostanziale dell’attività, oltre a una cattiva valutazione della prova testimoniale; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che gli ordini di servizio e la sostanziale inattività per cinque mesi dimostrassero il demansionamento; 4) nullità della sentenza e omesso esame in relazione al rigetto della domanda di perdita di chance, deducendo che il trasferimento ad altra area e lo svuotamento delle funzioni avessero inciso sulla procedura per la posizione organizzativa e che tali circostanze fossero state trascurate. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi non cogliessero la pluralità delle rationes decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello non si era fermata a un rilievo di genericità delle allegazioni ma aveva svolto un accertamento positivo, fondato sulle risultanze istruttorie, escludendo sia l’inattività sia il demansionamento; inoltre ha precisato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che l’interpretazione di un contratto collettivo integrativo non è denunciabile come violazione di legge nei termini prospettati, se non per violazione dei canoni ermeneutici o vizi motivazionali nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di appello che aveva escluso il demansionamento e il danno da perdita di chance. Ha ritenuto inammissibili le censure perché non confrontate con tutte le rationes decidendi e perché, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, tendevano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Ha inoltre ribadito che la censura sulla violazione di un contratto collettivo integrativo non è proponibile come violazione di legge nei termini prospettati, e che le doglianze sulla motivazione non rientravano nei ristretti limiti del controllo di legittimità. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o abbia attribuito efficacia piena a prove soggette a valutazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando mira solo a una diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per vizio di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 414 c.p.c.

    È richiamato dalle doglianze del ricorrente in tema di allegazioni del ricorso introduttivo nel giudizio di primo grado.

  • art. 416 c.p.c.

    È richiamato dalle doglianze del ricorrente per sostenere la non contestazione dei fatti allegati.

  • art. 421 c.p.c.

    È richiamato dalle doglianze del ricorrente in relazione ai poteri del giudice del lavoro.

  • art. 437 c.p.c.

    È richiamato dalle doglianze del ricorrente in relazione al rito del lavoro e alla fase di appello.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte osserva che le censure erano infondate perché il giudice di merito aveva accertato in fatto l’assenza di demansionamento e inattività.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato a sostegno dell’asserito inadempimento datoriale e del relativo onere probatorio.

  • art. 97 Cost.

    È evocato dal ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi della Corte.

  • art. 6 CEDU

    È evocato dal ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi della Corte.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    È richiamato per sostenere il divieto di svuotamento delle mansioni nell’impiego pubblico contrattualizzato; la Corte non lo reputa violato perché il giudice di merito ha escluso in fatto il demansionamento.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Viene richiamato per affermare che la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è censurabile in cassazione solo per i contratti collettivi nazionali, non per quelli integrativi, salvo violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale nei limiti di legge.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. 165/2001

    È richiamato quale base del particolare regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte ne limita l’uso per censurare la violazione di contratti collettivi, escludendolo per i contratti integrativi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale e all’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 6 l. 241/1990

    È richiamato per descrivere i compiti del responsabile del procedimento, utilizzati dal giudice di merito nel confronto con la declaratoria del profilo professionale.

  • art. 14 del CCNI

    È richiamato come fonte della declaratoria del funzionario D1; la Corte osserva che la sua interpretazione compete al giudice di merito, trattandosi di contratto integrativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur denunciando violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e del merito già compiuta dal giudice territoriale.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la mera valutazione delle prove da parte del giudice di merito; è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, illegittimamente acquisite o attribuito valore legale a prove che non lo hanno.
  • In tema di demansionamento, la verifica della corrispondenza tra mansioni assegnate e profilo professionale richiede un accertamento in fatto sulle concrete attività svolte; se il giudice di merito esclude, con valutazione istruttoria, sia lo svuotamento delle mansioni sia la loro inferiorità, la censura di legittimità non può trasformarsi in una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La deduzione della perdita di chance presuppone la dimostrazione del nesso tra condotta datoriale e concreta occasione perduta; se il giudice di merito accerta che la mancata attribuzione dell’incarico discende da legittime scelte organizzative e che il lavoratore non ha neppure partecipato alla procedura selettiva, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
  • La violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata in cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., solo con riguardo ai contratti collettivi nazionali; i contratti integrativi, invece, sono interpretati dal giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sono ammissibili solo censure relative all’omesso esame di un fatto storico decisivo o alle anomalie motivazionali che integrano la mancanza del minimo costituzionale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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