Sentenza n. 79/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: dell’ordinanza n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “Sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell''alloggio di servizio di proprietà del Comune di Napoli, sito in Napoli – quartiere Poggioreale – Via -OMISSIS-” - Cod. All. -OMISSIS-, abusivamente occupato dal Sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, unitamente al proprio nucleo familiare”, notificata in data 16.10.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero coatto amministrativo ad horas dell'alloggio di servizio comunale abusivamente occupato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di sgombero deducendo la violazione e falsa applicazione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi ERP del 4 agosto 1995, dell'accordo del 14 novembre 2003 raggiunto in sede di delegazione trattante tra il Comune e le rappresentanze sindacali, nonché della deliberazione della Giunta comunale n. 2364/1999. Ha sostenuto, in sostanza, di avere titolo alla permanenza nell'immobile o all'assegnazione di altro alloggio comunale. Il Comune ha difeso l'atto rilevando che il ricorrente aveva cessato dal 2006 le funzioni di custode dell'edificio scolastico e, con esse, il rapporto di servizio che giustificava l'uso dell'alloggio. In via preliminare, il ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio dell'udienza per concomitanti impegni professionali.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, poiché la causa era matura per la decisione, i termini difensivi erano stati rispettati e non era stato dimostrato un impedimento oggettivo e inevitabile, neppure mediante delega ad altro difensore. Nel merito, ha ritenuto legittima l'ordinanza di sgombero quale esercizio dell'autotutela esecutiva prevista dall'art. 823 c.c. L'alloggio, destinato al custode di un istituto scolastico e funzionalmente collegato all'assolvimento di un pubblico servizio, è stato qualificato come bene patrimoniale indisponibile. La cessazione del rapporto di servizio dal 2006 ha fatto venir meno il titolo alla permanenza, sicché il protratto godimento è sine titulo e sottrae l'immobile alla sua destinazione istituzionale. In tale situazione il Comune può procedere direttamente al recupero del bene, senza una specifica comparazione tra l'interesse pubblico e la situazione personale dell'occupante: il ripristino della legalità e la restituzione del bene alla sua funzione istituzionale costituiscono motivazione sufficiente. Il giudice ha inoltre escluso che le pregresse delibere comunali o gli accordi invocati fondassero un diritto all'assegnazione di un alloggio comunale. Un'eventuale assegnazione deve avvenire nel rispetto della par condicio e mediante procedure di evidenza pubblica secondo la disciplina vigente. Il rilascio dell'alloggio di servizio non può essere subordinato alla previa concessione di un alloggio ERP; la precedente funzione di custode può rilevare, ove previsto, soltanto quale criterio di preferenza a parità di posizione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 823 c.c.
autotutela esecutiva sui beni pubblici
Il Comune può procedere direttamente alla tutela esecutiva e al recupero di un bene patrimoniale indisponibile occupato sine titulo, quando sia cessato il rapporto funzionale che giustificava l'occupazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'alloggio di servizio destinato al custode di un istituto scolastico è un bene patrimoniale indisponibile quando il suo utilizzo sia funzionalmente collegato all'assolvimento del pubblico servizio.
- La cessazione del rapporto di servizio determina il venir meno del titolo alla permanenza nell'alloggio connesso alle mansioni svolte; la successiva occupazione dell'immobile è sine titulo.
- In presenza di un bene patrimoniale indisponibile occupato sine titulo dopo la cessazione del rapporto funzionale, l'amministrazione può esercitare l'autotutela esecutiva ai sensi dell'art. 823 c.c. per recuperare il bene e ripristinarne la destinazione istituzionale.
- L'esercizio dell'autotutela esecutiva per il rilascio di un bene pubblico occupato sine titulo non richiede una specifica comparazione tra l'interesse pubblico e la situazione personale dell'occupante, quando il ripristino della legalità e della destinazione istituzionale del bene siano adeguatamente indicati.
- L'eventuale assegnazione di un altro alloggio comunale deve avvenire nel rispetto della par condicio e mediante procedure di evidenza pubblica secondo la disciplina vigente; il rilascio dell'alloggio di servizio non può essere subordinato alla previa assegnazione di un alloggio ERP.
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