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Sentenza

Sentenza n. 337/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. GE 2023/0280156 del 22.12.2023, comunicato in pari data, recante il rigetto della richiesta di revisione del corrispettivo contrattuale relativo all'appalto per la GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PARITARIE DEL COMUNE DI PRATO. SERVIZIO DENOMINATO "CIPÌ-SOSTIENE" - CIG 7878228768 a.s. 2019-2020 e 2020-2021; b) Di tutti gli atti, connessi, presupposti e/o consequenziali; e per l'accertamento del diritto della ricorrente all'attivazione della procedura istruttoria per la revisione del prezzo di cui al sub a).

Giustizia amministrativa202400374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di revisione del corrispettivo contrattuale relativo all'appalto per il servizio di sostegno educativo nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, affidataria del servizio in forza di un contratto del 27 novembre 2019, successivamente risolto con decorrenza luglio 2021, aveva chiesto nel dicembre 2023 l'adeguamento del corrispettivo contrattuale per euro 8.596,46, richiamando la clausola di revisione prezzi contenuta nel capitolato e recepita nel contratto. Il Comune aveva respinto l'istanza ritenendo che la revisione potesse essere riconosciuta soltanto durante la vigenza del contratto, su richiesta dell'aggiudicatario e senza automatismo né efficacia retroattiva. La ricorrente ha dedotto, con unica censura, la violazione e falsa applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, dell'art. 28 del contratto e dell'art. 19 del capitolato, nonché difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti, erroneità dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza, travisamento, ingiustizia manifesta e violazione dell'art. 97 Cost.; ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla riattivazione della procedura istruttoria per la revisione del prezzo. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'inammissibilità per carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi negli appalti, anche quando il diritto al compenso revisionale sia predeterminato in modo vincolato dalla clausola contrattuale. Secondo il Collegio, la revisione prezzi, operando nella fase di esecuzione del contratto e perseguendo interessi pubblici mediante moduli procedimentali e provvedimentali, coinvolge un intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi. Ha invece accolto l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. La clausola prevedeva che il corrispettivo fosse adeguato, su richiesta dell'aggiudicatario, di anno in anno a decorrere dal mese di settembre, sulla base della variazione dell'indice FOI del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il diritto maturava quindi soltanto nel mese di settembre di ciascun anno, senza rilevanza delle frazioni d'anno. Per settembre 2020, la variazione luglio 2019-luglio 2020 era negativa (-0,4%), sicché non risultava alcun adeguamento positivo; il rapporto era cessato nel luglio 2021, prima della successiva maturazione annuale prevista per settembre 2021. La ricorrente aveva invece calcolato la revisione sull'intero periodo settembre 2020-luglio 2021. Ne conseguiva che, anche se il diniego fosse stato annullato e l'istruttoria rinnovata, la ricorrente non avrebbe potuto ottenere la revisione richiesta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, nonostante la motivazione posta a base del diniego fosse ritenuta infondata perché non trovava riscontro nel testo contrattuale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della revisione del prezzo contrattuale.

  • art. 28 del contratto d'appalto rep. n. 32172/2019

    Recepisce la disciplina della revisione prezzi contenuta nel capitolato speciale d'appalto.

  • art. 19 del capitolato speciale d'appalto

    su richiesta dell’Aggiudicatario, il corrispettivo sarà adeguato di anno in anno, a decorrere dal mese di settembre 2020, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall’ ISTAT assumendo come riferimento la variazione del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente

    La clausola stabilisce una maturazione annuale della revisione nel mese di settembre e un criterio di calcolo basato sulla variazione dell'indice FOI di luglio rispetto a luglio dell'anno precedente, escludendo il computo delle frazioni d'anno.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a.

    Fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici, anche quando l'atto revisionale abbia contenuto vincolato.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Richiamato nell'orientamento giurisprudenziale recepito dal TAR quale disciplina della revisione prezzi, istituto che coinvolge diritti soggettivi e interessi legittimi ed è connesso all'esecuzione dell'appalto e al perseguimento di interessi pubblici.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della censura di illegittimità del diniego.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando la clausola contrattuale predetermini integralmente il diritto e la misura del compenso revisionale, poiché la revisione opera nella fase di esecuzione del contratto mediante moduli procedimentali e provvedimentali e coinvolge un intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi.
  • Quando una clausola di revisione prezzi prevede che l'adeguamento maturi annualmente a partire da una determinata data, il diritto non matura per le frazioni dell'anno comprese tra una scadenza annuale e l'altra, ma soltanto al ricorrere della specifica scadenza contrattuale.
  • Se, in base alla clausola contrattuale, il rapporto si è estinto prima della successiva data annuale di maturazione della revisione e l'indice di riferimento relativo alla prima scadenza è negativo, il concorrente non ha un interesse concreto e attuale all'annullamento del diniego o alla rinnovazione dell'istruttoria, perché nessun risultato utile potrebbe derivargli dall'accoglimento del ricorso.
  • Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando, anche eliminando la motivazione illegittima dell'atto impugnato e rinnovando l'istruttoria, la disciplina contrattuale applicabile esclude comunque il conseguimento del bene della vita richiesto.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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