Sentenza n. 3606/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma quanto al ricorso n. 6016 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione Sesta) n. 5414/2025, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 8070 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania (sezione Sesta) n. 5414/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso contro l’intera procedura concorsuale per l’assunzione di un istruttore contabile, ritenendo illegittima la nomina della commissione per mancata pubblicazione di un avviso pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato non idoneo aveva impugnato l’intera procedura concorsuale, deducendo, tra l’altro, la violazione del regolamento comunale sui concorsi, dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 e dei principi di trasparenza, la mancata pubblicazione di un avviso per la scelta dei commissari, l’utilizzo della modalità cartacea anziché digitale per la prova scritta, la violazione delle regole sulla predisposizione e valutazione dei quesiti, il conflitto di interessi del responsabile dell’area finanziaria, vizi del decreto di nomina del responsabile del servizio, la mancata comunicazione dei criteri di valutazione e la tardiva pubblicazione degli esiti. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che il regolamento comunale imponesse la pubblicazione di uno specifico avviso pubblico per la raccolta delle candidature a commissario. Il Comune ha appellato sostenendo che l’art. 6 del regolamento rinviasse alla normativa statale soltanto quanto alla composizione e ai requisiti professionali dei commissari, non quanto alle modalità di individuazione, e deducendo inoltre l’assenza di una lesione concreta e la necessità della prova di resistenza. La controinteressata ha proposto appello deducendo, tra l’altro, omessa integrazione del contraddittorio, tardività e acquiescenza del ricorso, erronea interpretazione dell’art. 6 del regolamento e dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994, nonché carenza di interesse del candidato non idoneo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli e li ha accolti, riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso originario. Ha ritenuto fondato il motivo del Comune relativo all’interpretazione dell’art. 6 del regolamento comunale: la disposizione disciplinava autonomamente la composizione della commissione e richiamava la legislazione vigente con riguardo alla professionalità e al numero dei componenti, senza imporre, direttamente o indirettamente, la pubblicazione di un avviso pubblico per raccogliere le candidature. L’art. 89, comma 4, TUEL conferma inoltre il carattere suppletivo della disciplina statale, applicabile in mancanza di regolamentazione locale. L’accoglimento di tale motivo ha assorbito le questioni sulla prova di resistenza e sull’interesse del candidato. Le ulteriori censure sono state comunque esaminate con riferimento ai motivi riproposti: non è stata ravvisata una carenza di motivazione nella nomina dei commissari, essendo sufficiente il riferimento ai curricula e alla sussistenza in concreto delle competenze, senza obbligo di comparazione dettagliata delle candidature; l’uso della modalità cartacea per il test a risposta multipla non è stato ritenuto illegittimo, poiché l’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994, nella formulazione vigente, esprime una preferenza per il digitale ma non ne stabilisce l’esclusività, e nel caso concreto erano garantiti anonimato, tracciabilità e correttezza tramite lettura ottica e codici a barre. La predisposizione dei quesiti da parte di una società specializzata, con validazione e sorteggio da parte della commissione, non presentava vizi in assenza di elementi concreti di compromissione della segretezza, dell’adeguatezza dei quesiti o della par condicio. Non sussisteva un obbligo di astensione del responsabile del servizio per concorsi diversi da quelli cui partecipava il figlio, in mancanza di una concreta situazione di conflitto di interessi. I vizi formali relativi alla pubblicazione e protocollazione del decreto di nomina, alla comunicazione dei criteri e alla pubblicazione degli esiti non erano idonei a determinare l’annullamento in assenza di una concreta incidenza sull’esito della selezione o sulla par condicio. Le censure processuali dell’appellante privata sono state respinte: il contraddittorio era regolare e, in assenza di clausole escludenti, l’interesse a ricorrere contro le modalità della procedura si attualizza con la conclusione della selezione; la presa d’atto della disciplina concorsuale non integra acquiescenza. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 del Regolamento comunale sui concorsi e sulle procedure selettive
La Commissione esaminatrice è composta da tre membri esperti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni
Il rinvio alle disposizioni legislative vigenti riguarda la composizione e la professionalità dei commissari, non impone la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature quando il regolamento comunale disciplina compiutamente la materia.
art. 9 d.P.R. n. 487/1994
La disposizione è stata ritenuta non applicabile, tramite il regolamento comunale, nel senso di imporre necessariamente un avviso pubblico per la selezione dei commissari esterni.
art. 35-ter d.lgs. n. 165/2001
Il richiamo al Portale unico per il reclutamento non comporta, nel caso esaminato, un obbligo applicabile alla scelta dei commissari in presenza di una disciplina regolamentare comunale autonoma.
art. 3 d.lgs. n. 267/2000
Riconosce l’autonomia normativa e regolamentare degli enti locali.
art. 7 d.lgs. n. 267/2000
Riconosce agli enti locali potestà regolamentare, rilevante anche per l’organizzazione e le procedure amministrative.
art. 89, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
La disciplina statale sul reclutamento ha carattere suppletivo e opera solo in assenza di disciplina regolamentare locale o per gli aspetti non regolati.
art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994
Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove
La formulazione vigente esprime una preferenza per l’uso dello strumento digitale, ma non stabilisce l’obbligatorietà o l’esclusività della modalità digitale; la modalità cartacea è legittima se assicura trasparenza, equità e imparzialità.
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 487/1994
Richiamato tra le disposizioni invocate, senza che il giudice ne abbia tratto una specifica statuizione autonoma.
art. 6-bis l. n. 241/1990
La disciplina del conflitto di interessi non impone l’astensione generale del funzionario da procedimenti autonomi rispetto a quello nel quale sussista il concreto interesse personale.
artt. 6, 7 e 14 d.P.R. n. 62/2013
Richiamati in relazione all’obbligo di astensione, applicabile in presenza di una concreta situazione di conflitto di interessi.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione in appello dei motivi non esaminati o assorbiti dal giudice di primo grado.
art. 27 c.p.a.
Richiamato dalla parte appellante privata in relazione all’integrazione del contraddittorio; il giudice ha escluso la nullità della sentenza, ritenendo il contraddittorio regolare.
art. 100 c.p.c.
Richiamato in relazione all’interesse ad agire; l’interesse del candidato si attualizza con l’esito negativo della procedura in assenza di clausole escludenti.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale e alla sussistenza dell’interesse a ricorrere.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando un ente locale disciplina compiutamente con proprio regolamento la composizione delle commissioni di concorso e i requisiti professionali dei commissari, il rinvio alla legislazione vigente non può essere esteso, in assenza di una previsione testuale chiara, fino a imporre la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature; la disciplina statale sul reclutamento opera in via suppletiva nei limiti non regolati dal regolamento locale.
- La scelta dei commissari di un concorso pubblico non richiede necessariamente una comparazione formale e dettagliata di tutte le candidature né una motivazione analitica per ciascun commissario, purché la competenza professionale richiesta sussista in concreto e la motivazione dell’atto dia conto, anche mediante riferimento ai curricula, della coerenza delle competenze con il profilo da reclutare.
- La previsione normativa della redazione digitale degli elaborati concorsuali, quando non accompagnata da una clausola di esclusività, non rende illegittimo l’utilizzo di supporti cartacei; la scelta delle modalità di prova rientra nella discrezionalità amministrativa, soggetta al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, equità e correttezza della valutazione.
- I vizi formali della procedura concorsuale non comportano l’annullamento degli atti se il ricorrente non dimostra una concreta incidenza del vizio sulla segretezza della prova, sulla par condicio, sulla valutazione o sull’esito della selezione, ovvero sulla possibilità effettiva di tutela.
- L’obbligo di astensione del funzionario pubblico richiede una concreta situazione di conflitto di interessi riferibile allo specifico procedimento; la partecipazione di un congiunto a una procedura non impone, in assenza di un interesse personale concreto, l’astensione del funzionario da concorsi distinti e autonomi.
- In assenza di clausole escludenti o immediatamente lesive, l’interesse a impugnare le modalità di una procedura concorsuale si attualizza con la conclusione della procedura e con l’esito negativo per il candidato; la mera partecipazione o presa d’atto delle regole concorsuali non integra acquiescenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →