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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42477/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del GIP del 16/05/2024 che ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione di monili posti in sequestro probatorio. Denunciano violazione di norme e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e residualità della misura reale; sostengono che la posizione di Faraci era stata archiviata e che, perciò, cessavano le esigenze probatorie giustificative del sequestro; lamentano l'assenza di motivazione sull'illecita provenienza dei monili, l'assenza di accertamenti compiuti o da compiere, la mancata indicazione dei tempi necessari e la natura personale/ereditaria dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la domanda di restituzione era stata proposta nel procedimento (n. 11368/2023) che si era concluso con archiviazione ma nel quale i monili non erano posti in sequestro: i beni restavano sequestrati nel procedimento originario (n. 3344/2019) che, al momento dell'istanza, si trovava in fase anteriore all'esercizio dell'azione penale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sezioni Unite) secondo cui, nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, la restituzione va chiesta al pubblico ministero (art. 263 c.p.p.), non direttamente al giudice; quindi il provvedimento del GIP resosi sulla istanza in una fase non competente è inammissibile per incompetenza funzionale. Ha altresì ribadito i limiti del sindacato in Cassazione su ordinanze cautelari (ammissibilità solo per vizio di legge o gravi vizi motivazionali). Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    La cassazione è ammessa, con i limiti indicati dalla legge, per i provvedimenti sui sequestri disposti dal giudice; la Corte richiama il carattere limitato del sindacato di legittimità su tali ordinanze.

  • art. 263 c.p.p.

    Nella fase anteriore all'esercizio dell'azione penale la restituzione delle cose sequestrate deve essere richiesta al pubblico ministero procedente; solo contro il decreto reiettivo del PM è ammessa opposizione al GIP.

  • art. 257 c.p.p.

    Rinvio richiamato come mezzo di tutela (riesame) contro i decreti che dispongono il sequestro.

  • art. 355, comma 3 c.p.p.

    Possibilità di impugnare il decreto del PM che convalida il sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, con ricorso al riesame.

  • art. 586 c.p.p.

    Le ordinanze che decidono sulla restituzione in dibattimento vanno impugnate congiuntamente alla sentenza; la Corte richiama il principio della impugnazione differita per evitare contrasti sull'utilità probatoria.

  • Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023

    Interpretazione giurisprudenziale secondo cui lo schema di tutela per sequestri probatori e preventivi distingue chiaramente competenze del PM e degli organi giurisdizionali e limita il sindacato immediato in Cassazione.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato come norma procedurale per l'opposizione al GIP avverso il decreto del PM che respinge la richiesta di restituzione.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Norma richiamata in tema di impugnazioni avverso provvedimenti su misure cautelari reali (schema comparativo con il sequestro preventivo).

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese per i ricorrenti; utilizzata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Autorizza l'aumento oltre il massimo della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; applicata per determinare la somma di euro 3.000 a titolo di ammenda per inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, nella fase anteriore all'esercizio dell'azione penale, deve essere rivolta al pubblico ministero procedente (art. 263 c.p.p.); se il PM respinge, è possibile proporre opposizione al GIP.
  • Se i beni restano sequestrati in un procedimento diverso da quello in cui si propone l'istanza (anche se la posizione personale dell'interessato è stata archiviata in altro fascicolo), l'istanza è improcedibile nel procedimento archiviato e deve seguire il percorso procedurale relativo al fascicolo in cui è posto il sequestro.
  • In Cassazione contro ordinanze cautelari/per sequestri è ammesso un sindacato limitato: solo per violazione di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione inesistente o incomprensibile.
  • L'archiviazione della posizione dell'interessato non determina automaticamente il dissequestro dei beni se questi sono ancora ritenuti utili come prova nel procedimento originario; occorre valutare la persistenza dell'esigenza probatoria nel fascicolo di appartenenza del sequestro.
  • Per aumentare le probabilità di ottenere la restituzione emergendo la natura personale o lecita dei beni è utile documentare la provenienza (donazioni, successioni, acquisti leciti) e indicare gli accertamenti già compiuti o proponibili, rivolgendosi al PM nella fase corretta.
  • L'impugnazione inammissibile espone al pagamento delle spese e a sanzioni economiche (art. 616 c.p.p. e L. 103/2017); è quindi importante verificare preliminarmente la correttezza del percorso procedurale e la competenza funzionale prima di proporre ricorso in Cassazione.

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