Sentenza n. 1657/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione urgente di un alloggio ERP, conferma del diniego e ordine di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, occupante da oltre cinque anni di un alloggio ritenuto inidoneo e privo di agibilità, aveva chiesto al Comune l'assegnazione urgente di un alloggio ERP nell'ambito del percorso predisposto per fronteggiare l'emergenza abitativa degli occupanti dello stabile. Il Comune aveva inizialmente proposto una sistemazione abitativa alternativa, ma aveva poi ritirato la proposta e negato l'assegnazione, rilevando che la richiedente risultava comproprietaria per una quota di un immobile e titolare, unitamente all'ex coniuge, di un diritto di usufrutto su un altro immobile. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6 del regolamento comunale ERP e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e mancata valutazione della documentazione, poiché gli immobili risultanti formalmente intestati sarebbero ruderi privi dei requisiti igienico-sanitari e non adeguati alle sue esigenze, oltre a non essere nella sua effettiva disponibilità; 2) violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990, dei principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento, per il mancato avvio di un procedimento di autotutela dopo il ritiro della proposta abitativa; 3) violazione dell'art. 2, lett. c), d.P.R. 1035/1972 e dell'art. 17 l.r. Sicilia n. 15/1986, per omessa valutazione del valore economico-patrimoniale degli immobili; 4) violazione delle deliberazioni comunali, del diritto all'abitazione, del principio di proporzionalità e delle disposizioni costituzionali e sovranazionali invocate; 5) eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del legittimo affidamento, anche con riguardo all'immediatezza dell'ordine di sgombero. Con i motivi aggiunti ha impugnato la relazione comunale prodotta in giudizio, deducendo l'inammissibile integrazione postuma della motivazione mediante ragioni nuove, tra cui l'insufficienza della documentazione fotografica e l'asserita impossibilità di assegnazioni in deroga secondo il nuovo regolamento comunale.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo infondata l'opposizione della ricorrente: la proposta abitativa era un atto endoprocedimentale e non un provvedimento finale attributivo del bene della vita, sicché il suo ritiro non richiedeva l'avvio di un procedimento di autotutela. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la ricorrente non aveva impugnato l'art. 6 del regolamento comunale, cui i provvedimenti avevano dato applicazione. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, non ravvisandosi violazione delle delibere comunali o delle norme costituzionali e sovranazionali invocate, stante la previsione regolamentare ostativa all'assegnazione a chi sia titolare di diritti reali su altri immobili. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla disparità di trattamento, perché dedotto in termini generici e apodittici; la censura sull'immediatezza dello sgombero è stata assorbita. È stato invece accolto il primo motivo: l'art. 6 del regolamento comunale non considera sufficiente la mera titolarità formale di diritti reali, ma richiede che gli immobili siano adeguati alle esigenze abitative del richiedente e rispettino i requisiti igienico-sanitari delle civili abitazioni. A fronte delle specifiche contestazioni e della documentazione prodotta dalla ricorrente, il Comune avrebbe dovuto verificare l'effettiva abitabilità e disponibilità degli immobili oppure attivare il soccorso istruttorio; non poteva fondare il diniego sui soli dati catastali. Sono stati accolti anche i motivi aggiunti, poiché la relazione comunale depositata in giudizio tentava di integrare postumamente la motivazione degli atti impugnati mediante ragioni nuove. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi accolti, con annullamento degli atti impugnati e obbligo del Comune di provvedere nuovamente dopo una compiuta istruttoria. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con devoluzione allo Stato; la ricorrente è stata ammessa definitivamente al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando non ricorrono le ipotesi tassative che la precludono; la valutazione sull'eventuale incompletezza dell'istruttoria processuale spetta al giudice.
art. 6 del regolamento comunale ERP
L'esclusione dall'assegnazione non dipende dalla mera titolarità di diritti reali su altri immobili, ma richiede che tali immobili siano adeguati alle esigenze abitative del richiedente e rispettino i requisiti igienico-sanitari delle civili abitazioni.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Non impongono l'avvio di un procedimento di autotutela per il ritiro di una mera proposta endoprocedimentale non ancora sfociata in un provvedimento finale attributivo del bene della vita.
art. 2, lett. c), d.P.R. 1035/1972
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla valutazione della possidenza immobiliare, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché avrebbe dovuto investire anche la disposizione regolamentare applicata dal Comune.
art. 17 l.r. Sicilia n. 15/1986
La norma è stata richiamata con riguardo alla verifica del requisito patrimoniale, ma la censura fondata su tale parametro è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione della norma regolamentare presupposta.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La censura di disparità di trattamento deve essere dedotta con specificità; una prospettazione generica o apodittica non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Le spese liquidate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio sono devolute allo Stato.
Massime di principio
- Quando una disciplina comunale ERP esclude l'assegnazione a chi possieda altri immobili, la mera titolarità formale di proprietà o usufrutto non è sufficiente: l'amministrazione deve verificare se gli immobili siano effettivamente nella disponibilità del richiedente, adeguati alle sue esigenze abitative e conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla disciplina applicabile.
- A fronte di specifiche contestazioni e documenti prodotti dall'interessato circa l'inabitabilità degli immobili rilevanti ai fini dell'assegnazione ERP, l'amministrazione non può limitarsi alle risultanze catastali, ma deve svolgere un'istruttoria effettiva oppure attivare il soccorso istruttorio per acquisire gli elementi necessari.
- Una proposta abitativa priva di carattere definitivo e non ancora attributiva del bene della vita è un atto endoprocedimentale; il suo ritiro prima dell'adozione del provvedimento finale non costituisce autotutela decisoria e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato introducendo, mediante una relazione o una memoria difensiva, ragioni nuove non contenute nell'atto originario.
- La censura di disparità di trattamento è inammissibile quando sia formulata in modo generico e apodittico, senza indicare con sufficiente specificità le situazioni comparabili e gli elementi concreti della dedotta disparità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →