Ordinanza n. 1431/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione I) n. 28 del 16 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Oria di chiusura immediata dell’opificio
Esito
La controversia
L’impresa, sottoposta ad amministrazione giudiziaria, ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, aveva respinto la domanda di sospensione dell’ordinanza sindacale di chiusura immediata dell’attività. Ha dedotto l’insussistenza di una propria condotta idonea a determinare situazioni di emergenza per la salute pubblica o per l’ambiente, evidenziando l’efficienza del sistema di smaltimento dei reflui civili e il rispetto dei limiti di legge quanto alle emissioni. In relazione al periculum in mora, ha sostenuto che la sospensione dell’attività, esercitata dal 2016 e svolta in amministrazione giudiziaria dal 2021, avrebbe potuto compromettere definitivamente l’esercizio produttivo e arrecare un pregiudizio irreparabile ai lavoratori. Il Comune ha fondato il provvedimento sulle risultanze di un sopralluogo della Polizia Locale e dell’ASL, sulle reiterate segnalazioni dei residenti per esalazioni maleodoranti e sul mancato allacciamento dell’impianto alla rete fognaria comunale, ritenendo che la prosecuzione dell’attività potesse costituire un grave e attuale pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso definitivamente l’appello cautelare. Ha rilevato il contrasto tra le ricostruzioni fattuali delle parti circa le condizioni di esercizio dell’impianto e ha disposto un incombente istruttorio, ordinando ad ARPA Puglia di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata sulle effettive condizioni di svolgimento dell’attività, con particolare riguardo al rispetto delle misure e dei parametri previsti dalla disciplina applicabile per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. La trattazione dell’appello cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 31 marzo 2026.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare, le parti prospettano ricostruzioni fattuali contrastanti su condizioni di esercizio di un’attività potenzialmente lesive della salute pubblica e dell’ambiente, il giudice può disporre un accertamento istruttorio mediante richiesta di chiarimenti documentati all’autorità tecnica competente prima di decidere sull’appello cautelare.
- La verifica cautelare della sussistenza del periculum connesso alla prosecuzione di un’attività produttiva richiede l’accertamento concreto delle condizioni operative dell’impianto e del rispetto delle misure e dei parametri normativi posti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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