Cassazione Penale, Sentenza n. 16049/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Mola impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 15/09/2021 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Brindisi (17/10/2018) a 2 mesi di arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011). Il fatto contestato: il 19/11/2016, mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale (durata anni 2, decorrenza 20/12/2014), era stato sorpreso fuori dal proprio domicilio alle ore 20:10, oltre l'orario di rientro imposto (20:00; 21:00 in ora legale), trovandosi in un'altra abitazione con amici dopo un intervento dei Carabinieri per disturbo. Il ricorrente proponeva tre motivi: (1) la condotta accertata non sarebbe idonea a integrare il reato; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la motivazione delle corti di merito. Sulla base della consolidata giurisprudenza, ha ribadito che qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto dalla sorveglianza speciale integra il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011; la valutazione della tenuità è rimessa al giudice e può essere esclusa se la condotta è plurima e reiterata (nel caso risultavano circa trenta violazioni pregresse); le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate alla luce dei numerosi e gravi precedenti e della corretta dosimetria della pena. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale si configura anche con qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dal domicilio; la tenuità del ritardo può essere valutata solo in sede di determinazione della pena.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (ai sensi anche dell'art. 133 c.p.); può essere esclusa se il fatto è plurimo o la condotta dimostra reiterazione e maggiore disvalore.
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche sono valutate dal giudice di merito; il loro diniego è legittimo se motivato tenendo conto dei precedenti e della gravità complessiva del fatto, e tale valutazione non è sindacabile in assenza di illogicità manifesta.
art. 133 cod. pen.
art. 133, primo comma, cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena che richiedono di considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza e conseguenze; utilizzati per valutare la tenuità e la dosimetria della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ove ricorrano le condizioni, al versamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Una violazione anche temporanea o di modesta entità dell'obbligo di permanenza domiciliare imposto dalla sorveglianza speciale può integrare il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011; la gravità del ritardo rileva principalmente nella determinazione della pena.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione globale e comparata di modalità, colpevolezza e danno/ pericolo: fatti plurimi o reiterati e pregressi numerosi aggravano il disvalore e ostano all'applicazione della tenuità.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base dei precedenti personali e delle concrete modalità del fatto; la Corte di legittimità non sindaca valutazioni di merito corrette e non illogiche.
- In ricorso per cassazione è difficile ottenere riesame delle risultanze di fatto: i motivi devono evidenziare vizi giuridici o di motivazione rilevanti, non il semplice dissenso sulla valutazione del merito.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è importante documentare giustificazioni valide per l'allontanamento (es. necessità comprovata) e contestare specificamente la ricostruzione probatoria, oltre a dimostrare l'evento come isolato e non reiterato per aspirare alla tenuità.
- La presenza di precedenti penali e di violazioni ripetute incide fortemente sulla possibilità di ottenere benefici (tenuità, attenuanti), e quindi sulla modulazione della pena.
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