Sentenza n. 1296/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, protrattasi dopo la notifica del giudicato, della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari n. 1134/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 luglio 2024, con l’indicazione del codice fiscale e delle annualità, ed era decorso il termine di moratoria di 120 giorni previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel corso del giudizio, con nota del 19 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato l’intervenuto integrale adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso. Il Ministero non ha contestato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’integrale adempimento sopravvenuto dell’amministrazione rispetto al giudicato azionato. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 828 euro per competenze, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell’integrale soddisfacimento della pretesa azionata nel corso del giudizio.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice ha rilevato il decorso del termine di moratoria di 120 giorni dalla notifica della sentenza prima della proposizione o prosecuzione dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo derivante dal giudicato azionato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale; qualora il ricorso fosse giustificato al momento della proposizione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione.
- L’azione di ottemperanza può essere proposta, per gli obblighi derivanti da una sentenza, dopo il decorso del termine di moratoria di 120 giorni dalla relativa notificazione, previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
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