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Ordinanza

Ordinanza n. 1436/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1657/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202602827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 1657/2026, di reiezione del ricorso di primo grado, concernente anche la prescrizione di "camuffamento" dell'antenna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado. Dalla motivazione emerge che la domanda cautelare riguardava, in particolare, la prescrizione di camuffamento dell'antenna. Il Consiglio di Stato ha rilevato la carenza dei necessari presupposti cautelari, anche perché non risultava adeguatamente provata l'effettiva impossibilità e la particolare onerosità dell'adempimento della prescrizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, ritenendo non dimostrati i necessari presupposti della tutela cautelare, con specifico riferimento alla prova dell'effettiva impossibilità e della particolare onerosità della prescrizione relativa al camuffamento dell'antenna. La decisione non definisce il merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l'istanza è stata respinta per mancata dimostrazione dei necessari presupposti cautelari.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza appellata richiede la dimostrazione dei necessari presupposti cautelari; non è sufficiente allegare l'impossibilità o la particolare onerosità di una prescrizione amministrativa senza fornire adeguata prova della loro effettiva sussistenza.
  • Nel giudizio cautelare d'appello, la mancata prova dell'effettiva impossibilità o della particolare onerosità dell'adempimento imposto dall'amministrazione può giustificare il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTelecomunicazioni e impianti radio
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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