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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28779/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

La controversia originava da una domanda giudiziale con cui una ex coniuge chiedeva l'accertamento dell'esistenza di un'impresa familiare ex art. 230 c.c. con il proprio ex coniuge per il periodo gennaio 2001-17 febbraio 2012, con conseguente condanna al pagamento delle somme rivendicate. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo valida la notificazione della sentenza di primo grado eseguita presso la cancelleria del tribunale il 23 febbraio 2018, in assenza di elezione di domicilio nel circondario. La ricorrente ha censurato tale statuizione con due motivi: (1) violazione dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, sostenendo che, dopo l'introduzione del domicilio digitale, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo PEC del difensore e non in cancelleria, anche se nel primo atto l'indirizzo PEC era stato indicato per le sole comunicazioni; (2) violazione degli artt. 125 e 11 preleggi, oltre che dell'art. 16-sexies e, in subordine, nullità derivata, perché la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto inapplicabile la disciplina del domicilio digitale in ragione della data di introduzione del giudizio, anziché della data di compimento della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, affermando che, per gli atti notificati successivamente all'entrata in vigore della disciplina sul domicilio digitale, la notificazione al difensore va eseguita all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi di legge, anche se non indicato specificamente nell'atto o limitato alle sole comunicazioni, salvo che la notifica al domicilio digitale non sia impossibile per causa imputabile al destinatario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 230 c.c.

    norma invocata per sostenere l'accertamento dell'impresa familiare nel rapporto tra ex coniugi

  • art. 16-sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in L. n. 221/2012, come modificato dal d.l. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014

    introduce il domicilio digitale del difensore: le notificazioni presso la cancelleria sono consentite solo se non sia possibile notificare all'indirizzo PEC per causa imputabile al destinatario

  • art. 125 c.p.c.

    l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore nelle difese è rilevante nel sistema delle notificazioni processuali

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di indicazione dell'indirizzo PEC nel ricorso per cassazione e alla disciplina del domicilio digitale

  • art. 82 R.D. n. 37/1934

    l'onere di domiciliazione presso la cancelleria viene meno quando opera il domicilio digitale del difensore

  • art. 325 c.p.c.

    la notificazione della sentenza rileva ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    dedotto come parametro della denuncia di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    dedotto in via subordinata come nullità derivata della sentenza o del procedimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 11 preleggi

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la corretta applicazione temporale della disciplina processuale

Massime di principio

  • In materia di notificazioni al difensore, la regola del domicilio digitale impone di eseguire gli atti all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi di legge; la notifica presso la cancelleria è valida solo se la notifica telematica non sia possibile per causa imputabile al destinatario.
  • La disciplina del domicilio digitale ha natura processuale e si applica immediatamente agli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore, in base al principio del tempus regit actum.
  • Ai fini della validità della notificazione rileva la data di compimento della singola notifica, non la data di instaurazione del giudizio o di redazione dell'atto introduttivo.
  • L'eventuale mancata indicazione dell'indirizzo PEC nell'atto, o la sua indicazione come utile solo per le comunicazioni, non consente di derogare al domicilio digitale quando l'indirizzo sia comunque reperibile nei registri previsti dalla legge.
  • La notificazione eseguita in cancelleria in presenza di un indirizzo PEC accessibile e non inutilizzabile per causa imputabile al destinatario è nulla e non fa decorrere validamente il termine breve per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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