Ordinanza n. 1975/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione e/o ammissione con riserva (anche in sovrannumero) di parte ricorrente al II semestre nonché al corso ordinario di laurea in Medicina e Chirurgia, e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare, 1) Della graduatoria del cd. Semestre filtro dei corsi di studio in lingua italiana afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (LM-42), di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26 (d'ora innanzi, Classi LM-41, LM-46 e LM-42), per come resi noti sul portale Universitaly, per come resa pubblica il 12.01.2026; 2) Della graduatoria definitiva relativa all'assegnazione dei posti nei corsi affini (o scorrimenti) a seguito del semestre filtro di Medicina 2025/2026 disponibile sul portale Universitaly.it a partire dal 28 gennaio 2026, se opportuno; 3) Degli scorrimenti di graduatoria intervenuti, ove lesivi; 4) Dei risultati delle prove di accesso sostenute dalla ricorrente al cd. Semestre filtro dei corsi di studio in lingua italiana afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (LM 42), di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26 (d'ora innanzi, Classi LM-41, LM 46 e LM-42), per come resi noti sul portale Universitaly il 03.12.2025 (1° appello) e il 23.12.2025 (II° appello); 5) Delle prove stesse somministrate a parte ricorrente il 20.11.2025 e il 10.12.2025, nelle parti eventualmente lesive; 6) Del decreto del Ministero dell’Università e della ricerca prot. 1115 del 22.12.2025, nelle parti di interesse; 7) Degli atti di definizione del periodo didattico e preparatorio agli appelli, sia ministeriali che dell’Università degli studi di Bologna; 8) Degli atti attuativi dei decreti ministeriali adottati dall’Università degli studi di Bologna, ivi compresi i programmi di studio e gli atti istruttori sottesi alla programmazione didattica; 9) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 20 ottobre 2025, n. 754, recante «Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2 del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”, e relativi allegati, nelle relative parti di interesse; b) il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 4 agosto 2025, n. 557, recante «Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria» e relativi allegati, nelle parti di interesse; c) il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 luglio 2025, n. 454, recante «Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026» ; d) il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 11 luglio 2025, n. 447, recante «Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025», nelle parti di interesse; e) il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 20 giugno 2025, n. 431,recante «Contributo forfettario e termini di iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2025-2026», nelle parti di interesse; f) il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante «Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026» e relativi allegati, nelle parti di interesse; g) il regolamento adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ove lesivo; h) il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 7 agosto 2025, n. 600, nelle parti di interesse e ove lesivo; i) ogni atto dell’istruttoria sottesa alla formulazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente, nelle parti di interesse e ove lesivi; l) la nomina della commissione di esperti incaricati ai sensi dell’art. 4 del DM 418/2025; m) atti e avvisi di immatricolazione , ove lesivi per gli interessi di parte ricorrente; n) indicazioni di scelta sede e relative assegnazioni, ove lesive per parte ricorrente; o) ove necessario, l’anagrafica precompilata, il foglio con 4 etichette di associazione adesive, e i talloncini corrispondenti agli esami da sostenere (uno, due o tre) messi a disposizione durante entrambi gli appelli; p) ove necessario, modulo risposte e fogli con domande d’esame; q) ove necessario e qualora interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente, il bando dell’Università degli studi di Bologna prot. n. 0377288 del 30.10.2025 e relativo decreto n. 1734/2025 e successiva rettifica; r) ove lesivo, il decreto ministeriale n. 11155 del 22.12.2025 e relativi allegati; s) avviso universitario di svolgimento delle prove d’esame, ove interpretato in senso lesivo di parte ricorrente; t) il calendario di avvio delle lezioni e degli orari, il relativo piano di studi e ogni altro atto dell’istruttoria sottesa previsto dall’Università degli studi di Bologna; in via principale, per l’accertamento del diritto della ricorrente, ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al II° semestre nonché al Corso ordinario di Laurea di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria di interesse per l’a.a. 2025/2026; in subordine, per l’accertamento del diritto della ricorrente alla ripetizione del test secondo tempistiche congrue e secondo criteri di equità e giustizia; con condanna ex art. 30, co. 2, c.p.a., nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario a tutela degli interessi di parte ricorrente, quale l’ammissione in sovrannumero al II° Semestre nonché al Corso ordinario della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria di interesse, o, in subordine, a consentire la ripetizione del test secondo tempistiche congrue e secondo criteri di equità e giustizia. Con richieste istruttorie. Con vittoria di spese e competenze difensive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale del semestre filtro e atti ministeriali e universitari relativi alle prove, alla formazione della graduatoria e all’assegnazione dei posti per l’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale del semestre filtro, i risultati e le modalità di svolgimento delle prove, il decreto ministeriale n. 1115/2025 e gli ulteriori atti ministeriali e universitari presupposti e consequenziali. Ha chiesto, in via cautelare, l’ammissione al secondo semestre e al corso ordinario, anche in sovrannumero, oppure la ripetizione delle prove. Le censure riguardavano, in particolare, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal decreto ministeriale n. 1115/2025, ritenuto lesivo della par condicio, dell’affidamento e dell’imparzialità; la presenza di diverse commissioni di valutazione presso le università; l’impossibilità di accedere alla documentazione d’esame; il ritardato inizio delle lezioni presso l’Università di Bologna; le modalità di svolgimento delle prove; le asserite disomogeneità della formazione e le irregolarità verificatesi durante gli esami. Il giudice ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria unica nazionale, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente una prognosi favorevole sulle censure, ferma la possibilità di un più approfondito esame nel merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo del decreto ministeriale n. 1115/2025, che consente l’ingresso in graduatoria anche a candidati privi della sufficienza in tutte le materie, ma li colloca in fasce ordinate secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati, garantendo la priorità dei candidati che avevano superato le tre prove secondo le regole originarie. Tale sistema è stato considerato idoneo a bilanciare l’esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell’affidamento e della par condicio. La doglianza relativa alle diverse commissioni è stata ritenuta generica e irrilevante per le prove a risposta multipla, mentre non è stata dimostrata l’esistenza di prassi difformi nelle valutazioni delle risposte aperte. L’accesso alla documentazione d’esame è stato ricondotto alla disciplina dell’accesso documentale e non considerato, di per sé, un vizio della procedura. È stata respinta anche la censura sul ritardato inizio delle lezioni, poiché l’inizio il 1° settembre non era obbligatorio e l’Università di Bologna aveva comunque rispettato il monte ore complessivo previsto. Le doglianze sulle modalità delle prove, sulle disomogeneità formative e sulle irregolarità d’esame sono state ritenute infondate o generiche. Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Ha autorizzato la medesima modalità per eventuali motivi aggiunti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale per la decisione sull’istanza di sospensione.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della domanda di condanna delle amministrazioni all’adozione delle misure richieste.
art. 4, comma 1, d.m. n. 478/2025
Le attività formative del semestre filtro, di norma, iniziano il 1° settembre e si concludono entro il 30 novembre
Il riferimento al 1° settembre è stato interpretato come indicazione ordinaria e non come obbligo inderogabile per gli atenei.
art. 5 d.m. n. 1649 del 19 dicembre 2023
Richiamato insieme all’art. 4, comma 2, del d.m. n. 418/2025 per verificare il rispetto del monte ore formativo.
art. 4, comma 2, d.m. n. 418/2025
Richiamato quale parametro per il monte ore complessivo della preparazione nelle tre materie del semestre filtro.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Richiamati per giustificare e disciplinare la notificazione per pubblici proclami quando l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, imponendo comunque l’indicazione delle generalità dei destinatari.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice può ritenere non manifestamente irragionevole un sistema di graduatoria che, modificando in via postuma le regole originarie, ammetta anche candidati privi di tutti i requisiti inizialmente previsti, purché mantenga la priorità dei candidati che hanno conseguito il risultato richiesto dalle regole originarie e ordini gli altri secondo fasce correlate al grado di prossimità a tale risultato.
- La modifica postuma delle regole di una selezione pubblica deve bilanciare l’esigenza perseguita dall’amministrazione con la tutela dell’affidamento dei partecipanti, della par condicio e dell’imparzialità; è contrario a tali principi un meccanismo che ignori integralmente le condizioni originarie di superamento della selezione.
- La censura di violazione della par condicio fondata sull’esistenza di commissioni diverse non è idonea a sostenere una domanda cautelare se è dedotta genericamente e non è accompagnata dalla prova di prassi valutative difformi, soprattutto quando le prove a risposta multipla sono uniformi.
- La mancata disponibilità immediata della documentazione relativa a una prova selettiva non integra, di per sé, un vizio della procedura, dovendo le pretese conoscitive essere fatte valere mediante gli strumenti dell’accesso documentale.
- Quando il numero dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione; tale forma deve però indicare i destinatari, anche mediante allegazione di un elenco nominativo, e non può ridursi a una mera pubblicità generica.
- Il mancato rispetto dei termini assegnati dal giudice per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova può essere espressamente sanzionato con l’improcedibilità del ricorso.
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