Cassazione Penale, Sentenza n. 16717/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che gli aveva applicato la sorveglianza speciale per 3 anni e 6 mesi con obbligo di soggiorno, lamentando violazione di legge per omessa motivazione circa la pericolosità sociale "attuale".
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto impugnato avesse adeguatamente accertato la pericolosità: nonostante alcune intercettazioni risalissero al 2011, la partecipazione all'associazione (ndrangheta) era stata contestata con impianto ancora aperto e la pericolosità è stata collegata alla data della sentenza di primo grado (7 ottobre 2021, procedimento "Cemetery Boss"). Le dichiarazioni dei collaboratori e gli indici desumibili dalle intercettazioni sono stati considerati idonei a proiettare l'appartenenza all'attualità. Il ricorso, sostanzialmente volto a criticare la motivazione, è stato considerato inammissibile ai sensi dell'art.10, comma 3, d.lgs. n.159/2011. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo n.159/2011, art.4, comma 1, lett. a)
La norma è stata applicata nella parte che definisce la pericolosità sociale in relazione all'appartenenza ad organizzazione mafiosa (ndrangheta); tale appartenenza può essere valutata anche con elementi probatori antecedenti se esistono fatti/processi che la proiettano all'attualità.
decreto legislativo n.159/2011, art.10, comma 3
La disposizione limita le impugnazioni in materia di misure di prevenzione impedendo censura che si risolva in una mera riconsiderazione del merito della motivazione; perciò i ricorsi che sollevano contestazioni motivazionali generiche sono inammissibili.
Massime di principio
- Per contestare la sorveglianza speciale per deficit di "pericolosità attuale" occorre proporre elementi nuovi o dimostrare specifiche lacune probatorie: una mera censura generale sulla motivazione è frequentemente inammissibile.
- Intercettazioni anche datate possono essere ritenute rilevanti se esistono elementi processuali successivi (es. contestazione aperta, sentenza di primo grado, dichiarazioni di collaboratori) che rendono attuale l'appartenenza all'organizzazione.
- L'art.10 comma 3 d.lgs.159/2011 limita il sindacato sull'apprezzamento della prova nelle misure di prevenzione: l'impugnazione deve mirare a vizi di diritto o a fatti nuovi, non alla semplice rivalutazione degli indici già motivati.
- In situazioni analoghe è strategico produrre prove concrete di cessazione dei rapporti con l'organizzazione (documenti, testimonianze, comportamenti oggettivi) o contestare specificamente la fonte probatoria (attendibilità dei collaboratori, contestualizzazione delle intercettazioni).
- Chi propone ricorso contro misure di prevenzione deve considerare il rischio di condanna alle spese e sanzioni (ad es. contributo alla Cassa delle Ammende) se il ricorso viene dichiarato inammissibile.
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