Cassazione Civile, Ordinanza n. 15643/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una titolare di impresa agricola aveva chiesto un finanziamento agevolato per interventi di adeguamento di sicurezza e igiene del lavoro, con contributo pubblico in conto capitale e in conto interessi. Dopo una prima comunicazione di rigetto per irregolarità contributive, l'ente pubblico l'aveva riammessa al programma. La banca, tuttavia, aveva subordinato la concessione del credito alla prestazione di garanzie fideiussorie da parte di comproprietari della quota di maggioranza dei terreni aziendali e aveva poi comunicato che l'erogazione non era avvenuta per l'indisponibilità dei soggetti indicati a prestare fideiussione. La ricorrente sosteneva di aver successivamente indicato la disponibilità di altro soggetto a garantire, senza ottenere riscontro. Agiva quindi per il risarcimento del danno da mancato conseguimento del finanziamento. In cassazione denunciava violazione e falsa applicazione di norme sulle obbligazioni e sulla responsabilità precontrattuale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale e, comunque, avesse trascurato che il danno patito consistesse nella perdita di chance di ottenere il finanziamento da altri istituti convenzionati, danno che sarebbe risarcibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto secondo cui la giurisprudenza di legittimità avrebbe ormai accolto la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale: il precedente richiamato dalla ricorrente è stato definito isolato, mentre resta prevalente l'orientamento che qualifica la culpa in contrahendo come responsabilità extracontrattuale. Ha però soprattutto osservato che, nella specie, la questione della natura della responsabilità non era decisiva, perché il punto controverso riguardava il perimetro del danno risarcibile, che resta comunque limitato all'interesse negativo. La Corte ha condiviso la lettura della domanda operata dal giudice di merito: la parte attrice aveva chiesto il ristoro del danno da mancato accesso al finanziamento, cioè della perdita dell'utilità attesa dal contratto, e non il danno da perdita di altre occasioni contrattuali. Poiché la domanda di danno da perdita di chance è autonoma rispetto a quella di danno da mancato risultato, il giudice non poteva liquidare la prima a fronte della seconda. È stata quindi confermata la decisione di merito e la ricorrente è stata condannata alle spese, con attestazione anche del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1337 c.c.
impone alle parti un dovere di correttezza e buona fede nella fase delle trattative; la sua violazione integra responsabilità precontrattuale
art. 1173 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo rilievo decisivo
art. 1175 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, quale parametro di correttezza nell'adempimento e nelle trattative
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, quale clausola generale di buona fede nell'esecuzione e nei rapporti contrattuali
art. 1338 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, in tema di responsabilità per mancata comunicazione di cause di invalidità o di impossibilità del contratto
art. 2043 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; la Corte ribadisce che la responsabilità precontrattuale è qualificata, nel consolidato orientamento, come extracontrattuale
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- La responsabilità precontrattuale, secondo l'orientamento prevalente richiamato, resta una forma di responsabilità extracontrattuale; un diverso precedente isolato non basta a mutare l'assetto consolidato.
- Anche quando sia configurabile una violazione dell'obbligo di buona fede nelle trattative, il risarcimento è in linea di principio limitato all'interesse negativo, cioè alle spese inutilmente sostenute e alla perdita di occasioni alternative, non all'utilità che sarebbe derivata dalla conclusione ed esecuzione del contratto.
- La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è distinta e autonoma rispetto alla domanda di risarcimento del danno da mancato conseguimento del risultato sperato; il giudice non può attribuire l'una se è stata proposta l'altra, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del sindacato consentito, e se la domanda è stata effettivamente formulata come ristoro dell'utilità perduta non può essere convertita in domanda di perdita di chance in sede decisoria.
- Nel giudizio sulla responsabilità precontrattuale, la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità può non essere decisiva quando la controversia riguardi esclusivamente l'estensione del danno risarcibile e non, ad esempio, prescrizione o onere della prova.
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