Cassazione Penale, Sentenza n. 13097/2024 del 29/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva accolto il reclamo giurisdizionale del detenuto contro la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che impediva la detenzione notturna di un lettore CD nella camera di pernottamento. Il Ministero ha dedotto, in sintesi: (1) violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69, comma 6, dell'Ordinamento penitenziario, sostenendo che il divieto riguarda le modalità di esercizio del diritto (non il diritto ad ascoltare musica) e rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione per esigenze di sicurezza connesse al regime 41-bis; (2) contraddittorietà, manifesta illogicità ed eccesso di potere dell'ordinanza, perché il Tribunale avrebbe ecceduto i limiti della giurisdizione sindacando scelte organizzative e di gestione della sicurezza carceraria (in particolare la previsione di fasce orarie per l'uso del lettore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (fuori tema, poiché il ricorso impugnava la detenzione notturna dell'apparecchio e non la fruizione in sé). Ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 13/04/2023 e, per le stesse ragioni, anche l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 18/11/2022. La Corte ha motivato che il reclamo giurisdizionale tutela posizioni giuridiche qualificabili come "diritti" quando subiscano una lesione effettiva e grave; le scelte organizzative e le modalità di esercizio dei diritti, purché ragionevoli e proporzionate e non esorbitino in una sostanziale inibizione della fruizione del diritto, rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria e non sono sindacabili dalla giurisdizione salvo manifesta irragionevolezza. Nel caso specifico la limitazione notturna è misura organizzativa e proporzionata alla ridotta vigilanza notturna e alle esigenze di sicurezza del regime 41-bis.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Il regime 41-bis legittima misure carcerarie che incidono sulla vita del detenuto per ragioni di sicurezza e per prevenire contatti con organizzazioni criminali; autorizza un più rigido controllo sugli oggetti personali ritenuti potenzialmente sfruttabili per comunicazioni o manipolazioni.
art. 35-bis, Ord. pen. e art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Regolano il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza: la tutela è ammessa quando è in gioco una posizione giuridica qualificabile come diritto effettivo e vi sia un attuale e grave pregiudizio. Non sono sindacabili in astratto le scelte organizzative dell'Amministrazione, se non quando siano manifestamente irragionevoli o determinino una sostanziale inibizione del diritto.
principio di ragionevolezza e proporzionalità (giurisprudenza citata)
La Corte ricorda che le limitazioni derivanti dalla detenzione sono ammissibili se adottate secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità; le modalità d'esercizio dei diritti possono essere regolate dall'Amministrazione penitenziaria e resistono al sindacato giudiziario salvo eccessi evidenti.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra la negazione del diritto (lesione reclamabile) e la regolazione delle modalità di esercizio del diritto (spesso rimessa all'Amministrazione).
- Il reclamo giurisdizionale è ammissibile se si dimostra una lesione di una posizione giuridica qualificabile come diritto e un attuale e grave pregiudizio, non per contestare tutte le scelte organizzative.
- Le misure organizzative e di sicurezza (es. ritiro notturno di dispositivi) rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria e sono legittime se rispettano i canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
- Il giudice non sostituisce l'Amministrazione nelle scelte gestionali salvo che queste siano manifestamente irragionevoli, contraddittorie o determinino una sostanziale inibizione della fruizione del diritto.
- In regime 41-bis le esigenze di sicurezza e prevenzione dei contatti esterni giustificano misure più restrittive: nel valutare un reclamo occorre considerare il quadro normativo speciale e la finalità di isolare il detenuto da organizzazioni criminali.
- Per impugnare con successo limitazioni simili è utile documentare concretamente il pregiudizio subito e dimostrare l'irragionevolezza o la sproporzione della misura rispetto agli scopi di sicurezza dichiarati.
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